Non è garantito l’importo di 500 euro per la prossima carta del docente, e si avvicinano le prime scadenze per spenderlo

E’ tutt’altro che scontato che il prossimo bonus erogato dal ministero per la carta docente sia equivalente all’importo pieno degli anni passati di 500 euro. Questo perché l’art. 6bis del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 ha modificato la legge 107/2015, e in base a questa nuova normativa è sancito che le modalità annuali di assegnazione della Carta, di cui fa parte l’importo annuale, saranno definiti di volta in volta da un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, stabilito insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Le prossime scadenze

Nel frattempo, ci sono le prime scadenze, che comportano la necessità di spendere l’importo per alcune categorie di docenti.

La normativa prevede che il bonus, una volta accreditato, ha una validità di due anni scolastici. Quindi la scadenza del 31 agosto 2025 è perentoria per il bonus 500 euro accreditato per l’anno scolastico 2023/24. Chi non l’ha ancora speso dunque, totalmente o in parte, ha ancora un paio di settimane di tempo per provvedere.

Il credito residuo sarà azzerato. Invece per i docenti con contratto al 31 agosto 2025, che hanno ottenuto l’accredito del bonus da 500 euro lo scorso 24 giugno, ci sarà tempo fino al 31 agosto 2026 per decidere come spenderlo.

Gli importi residui

Procedura differente rispetto a quanto avvenuto nell’anno scolastico 2023/24 quando per i docenti con supplenza al 31 agosto 2024 è stato azzerato al 31 agosto 2025. Anche i supplenti al 31 agosto 2025 se non spendono il bonus entro la data 31 agosto 2025, perdono l’importo residuo.

Il DPCM del 28 novembre 2016 sancisce che i fondi non utilizzati nell’anno scolastico di riferimento possono essere spesi in quello successivo. Normativa che non viene applicata dal Ministero, che procede per conto proprio e in caso di cessazione del servizio, come in occasione della scadenza del contratto a termine, annulla il bonus.

Il limite massimo

Lo specifica una FAQ pubblicata dal Ministero, che sancisce come in caso un docente non spenda l’intero importo assegnato, si vede aggiunto l’importo residuo, nella misura del limite massimo stabilito per ogni annualità, al successivo anno scolastico, purché si disponga ancora dei requisiti di titolarità.