C’è ancora tempo per ritirare la domanda di partecipazione alla procedura di assegnazione delle supplenze tramite algoritmo da parte dei docenti che hanno ottenuto un alto incarico o per motivi personali non sono più interessati a essere presi in considerazione dagli uffici scolastici regionali in vista dell’assegnazione delle cattedre per il prossimo anno.
La necessità di ritirare la domanda
Si può esercitare il diritto di ritirare la propria candidatura fino a quando l’Ufficio Scolastico non avrà avviato il procedimento. In questo senso bisogna fare riferimento ai singoli avvisi che gli Uffici Scolastici stanno pubblicando indicando le date utili. Anche se il proprio ufficio scolastico di riferimento non ha pubblicato alcun avviso, questo non significa che non si può ritirare la domanda.
A cosa serve ritirare la domanda? A non falsare le assegnazioni in vista dell’avvio dell’algoritmo dal 23 agosto in poi (prima avrà inizio la fase zero con il relativo bollettino riservata alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia).
Essere presenti negli elenchi dei candidati significa ricevere una sede che viene meno dalla disponibilità degli altri candidati, salvo poi tornare disponibile in un secondo momento, quando molti colleghi hanno però ricevuto altra assegnazione, privandoli di un’opportunità di cattedra gradita. Nel caso di province in cui molti docenti non provvedono alla cancellazione, il turno di nomina può risultare particolarmente falsato.
La cancellazione d’ufficio
Non ritirare la domanda non comporta alcuna sanzione, dal momento che non c’è alcun obbligo normativo che lo preveda, ma si tratta di una buona abitudine e di un gesto di correttezza nei confronti dei colleghi e di tutto il sistema. Per questo gli uffici scolastici stanno sollecitando in questi giorni i diretti interessati a provvedere.
Proprio questo corto circuito porta a pensare che sia opportuno rendere obbligatoria questa procedura per consentire una gestione migliore di tutto il meccanismo. Gli uffici scolastici, salvo alcuni casi specifici, non possono provvedere d’ufficio alla cancellazione dei docenti dagli elenchi.