Niente scorrimento all’interno del 30% degli idonei: se un idoneo rinuncia non sarà sostituito

Tra i tanti punti controversi che riguardano la nuova norma sullo scorrimento del 30% degli idonei PNRR, c’è anche quello secondo cui la legge non prevede sostituzioni in caso di rinuncia. Un tema di stretta attualità in questi giorni caratterizzati dalle immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2025/26.

Le procedure di agosto

Una procedura per la quale il ministero aveva fissato fine luglio come termine ultimo per le assunzioni, in particolar modo su posto di sostegno, anche alla luce delle altre procedure che impegneranno gli uffici scolastici in questo mese di agosto: lo scorrimento delle gps sostegno prima fascia, in corso, poi la mini call veloce a cavallo di ferragosto e infine l’avvio dell’algoritmo a fine agosto che quest’anno interessa anche la nuova norma sulla conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia.

Tornando allo scorrimento delle graduatorie Pnrr, la normativa prevede che in caso di rinuncia da parte di un idoneo inserito nel 30%, non ci sia sostituzione. Lo scorrimento interno del 30% degli idonei non è infatti stato inserito nel decreto scuola. Situazione che differenzia sostanzialmente questo scorrimento inserito successivamente al bando dallo scorrimento dei vincitori della graduatoria principale.

Trattamento diverso dunque nei confronti degli idonei del concorso PNRR1 rispetto a quelli presenti nella graduatoria di merito. Il loro elenco non verrà reintegrato in caso di rinunce.

La normativa sullo scorrimento

A luglio gli USR, in base alla normativa, hanno pubblicato graduatoria di merito concorso PNRR1 + elenco 30% idonei, graduatoria di merito concorso PNRR2 + elenco 30% idonei.

Il decreto scuola prevede che gli elenchi degli idonei PNRR1 e 30% idonei PNRR2 sono utili anche in seguito allo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi.

Inevitabilmente potrà verificarsi il caso di qualche rinuncia. In questa circostanza la graduatoria di merito viene reintegrata scorrendo la graduatoria degli idonei fino a quando si arriverà ad assumere tutti i vincitori. Si attinge a un numero di docenti uguale al numero dei posti a bando per quella classe di concorso.

Niente integrazione

Questo comporta che anche l’elenco degli idonei pertanto “scorre”. L’integrazione avviene ogni volta che rinuncia un vincitore.

Procedura che non riguarda l’elenco degli idonei. Nel caso scorra oltre il 30% iniziale per rinunce nella graduatoria di merito, si blocca comunque quando raggiunge il numero di vincitori assunti. Quindi in caso di rinunce nell’elenco degli idonei, non scatta nessuna integrazione, in base a quanto “non” sancito dal DL 45/2025.