A pochi giorni dalla fine della finestra temporale utile per la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, è stata riscontrata una problematica che il ministero dovrà risolvere con urgenza, per consentire a chi ne è rimasto coinvolto di procedere con l’inoltro dell’istanza senza incorrere in problematiche che potrebbero penalizzare l’esito finale dell’assegnazione degli incarichi mediante algoritmo.
L’opzione di precedenza
Si tratta di una problematica riscontrata in due punti della sezione 7 per la dichiarazione per coloro che assistono figli con art.3, comma 3 della legge 104/92.
Gli utenti che hanno provato a fare ricorso all’opzione per usufruire della precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 per assistenza a persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92, in qualità di Genitore, Fratello/Sorella di nella compilazione non compare l’opzione figlio ma Genitore, Fratello/Sorella, Tutore Legale.
Dopo quel punto, la sezione prosegue con i dati anagrafici di quello che dovrebbe essere il figlio.
L’anomalia riscontrata
Gli utenti che hanno provato a compilare questa sezione per richiedere la priorità, hanno riscontrato che se inseriscono l’opzione in qualità di Genitori che assistono un figlio, il file di inoltro restituisce un’anomalia perché il grado di parentela dell’assistito non può essere genitore, ma dovrebbe essere figlio. Il sistema non specifica se si intende il grado di parentela con l’assistito e non dell’assistito.
Il ministero è già stato sollecitato da sindacati e utenti che hanno riscontrato questa incongruenza. L’auspicio è che possa avvenire in tempo utile per consentire a chi ritiene di non aver inoltrato correttamente la domanda di risolvere quanto prima, entro la chiusura della finestra temporale.