Tra poche ore arriverà la conferma delle date anticipate questa mattina individuate dal ministero dell’istruzione per uno degli adempimenti più attesi dell’estate per la scuola italiana, la presentazione della domanda per le max 150 preferenze per l’assegnazione supplenze tramite algoritmo. Oggi pomeriggio infatti i sindacati incontreranno il ministero per conoscere nel dettaglio la circolare sulle supplenze che conterrà anche le date utili alla presentazione delle istanze.
Le date probabili
Chi non presenta domanda non può partecipare all’assegnazione mediante algoritmo degli incarichi di supplenza per contratti fino al 31 agosto 2026 e fino al 30 giugno 2026. L’obiettivo del ministero è concludere la procedura entro il 30 luglio 2025. Se da parte dei sindacati non ci saranno opposizioni, e al momento non ci sono motivi per credere ci possano essere considerato che la finestra temporale appare congrua con le esigenze dei docenti, le date verranno confermate.
La procedura serve anche per i contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo da prima fascia sostegno GPS e relativi elenchi aggiuntivi, e da quest’anno anche per confermare l’accettazione di eventuale richiesta di continuità sostegno da parte delle famiglie nei confronti dei supplenti dell’anno scorso per il proprio figlio.
Chi deve presentare domanda
Anche chi è inserito in GaE o in GPS e relativi elenchi aggiuntivi deve presentare domanda anche se l’ha fatto lo scorso anno, in caso contrario non potrà partecipare all’assegnazione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
L’istanza consente la scelta delle preferenze, ovvero scuole, comuni, distretti. Non presentare la domanda equivale a rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato (31 agosto o 30 giugno), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
Chi risulta rinunciatario
Ma attenzione, si può risultare rinunciatari anche presentando la domanda, naturalmente solo riguardo le preferenze non espresse. Chi infatti non indica alcune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, risulta rinunciatario. E’ bene quindi esprimere preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto per cui si ha titolo, altrimenti se al proprio turno di nomina non si può essere soddisfatti in relazione alle preferenze espresse, si verrà considerati rinunciatari limitatamente alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non si esprime preferenza. Questo significa che non si ottiene l’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
