Importanti novità normative stabilite dal ministero in vista delle immissioni in ruolo docenti 2025-2026. Sono state presentate dallo stesso ministero che ha pubblicato online una pagina contenente le modifiche in vista del prossimo anno scolastico rispetto allo scorso anno.
Le novità per la mini call veloce
Una delle novità principali riguarda una delle procedure più attese dai docenti per fine agosto, la Mini Call Veloce per il sostegno. La modifica riguarda la Fase 2, che quest’anno sarà completamente informatizzata. Una decisione importante perché consentirà di semplificare le procedure per i docenti in prima fascia GPS assegnati a province diverse da quelle di inclusione. Non ci sono novità per quel che riguarda la collocazione temporale della procedura che dovrebbe essere messa in calendario sempre a fine agosto e durare solo 48 ore come le precedenti mini call veloci.
Una novità che rientra nell’ambito delle modifiche sancite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che in questo modo ha deciso di aggiornare, in vista del prossimo anno scolastico, le modalità per le immissioni in ruolo del personale docente in vista di settembre.
Sono modifiche che si inseriscono nell’ambito della sempre maggiore digitalizzazione della scuola e delle procedure di immissione in ruolo e non solo, processo digitalizzato avviato dal 2020-2021.
I cinque giorni di tempo
In vista della procedura di immissione in ruolo, i candidati inseriti nel turno di nomina dovranno presentare domanda facendo riferimento al portale Istanze OnLine. Ci saranno come sempre due fasi. La Fase 1 sarà utile a individuazione della provincia e dell’insegnamento. Farà seguito la Fase 2, riservata all’espressione delle preferenze di sede.
La procedura di immissioni in ruolo sarà fortemente condizionata dal nuovo decreto scuola, il DL 45/2025 che ha reso più severe le regole per accettazioni e rinunce. I candidati che saranno destinatari di incarico entro il 1° settembre avranno a disposizione soltanto 5 giorni per confermare o rifiutare la sede.
In caso di mancato riscontro, si considererà la volontà di rinunciare all’incarico, e questo comporterà la decadenza automatica dal procedimento. In seguito alla scadenza di questo termine, sarà possibile solo la rinuncia diretta. In questo senso non ci saranno differenze rispetto agli anni passati.