La Carta del docente è un diritto che spetta anche ai supplenti brevi. La Corte di Giustizia UE ancora una volta ribadisce l’illegittimità di una discriminazione all’interno del mondo docente basata sul tipo di contratto che si è firmato. La sentenza nella causa C‑268/24 sancisce che è contraria al diritto dell’Unione una normativa nazionale che escluda in automatico dal diritto del bonus finalizzato all’aggiornamento professionale i docenti con incarichi di supplenza breve.
Cosa farà il ministero?
Questo significa che si apre la strada a nuovi ricorsi, in attesa che il ministero decida se recepire la sentenza e adeguare la normativa assegnando in automatico il bonus anche a questa categoria di docenti. Non sarà semplice, perché proprio la recente apertura a una parte die precari ha comportato un ridimensionamento degli importi, che sono di un massimo di 500 euro e non più un minimo garantito di 500 euro.
Al momento l’accesso alla carta del docente è riservato unicamente ai docenti di ruolo o ai supplenti annuali. Ma la Corte ritiene questa visione ingiusta e discriminatoria, in contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
L’esclusione dal beneficio
Secondo la Corte, non essere in servizio per l’intero anno scolastico non significa dover essere esclusi dal beneficio. Questo perché i docenti a tempo determinato, a dispetto dei contratti brevi di cui dispongono, svolgono funzioni che non sono inferiori qualitativamente e quantitativamente a quelle dei docenti a tempo indeterminato, partecipando alle stesse attività didattiche e formative.
In altre parole, il valore del lavoro svolto non dipende dalla durata del contratto ma dalla natura delle mansioni effettivamente svolte. Per questo i giudici nazionali non dovrebbero escludere i supplenti brevi, se non ci sono motivazioni fondate che non possono dipendere dalla temporaneità del contratto.