Il superamento dei concorsi scuola Pnrr, 1 e 2, in quanto concorsi ordinari, daranno diritto anche a chi non è rientrato tra i vincitori ma tra gli idonei in grado di ottenere il punteggio minimo richiesto alle prove, di essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento che per il prossimo triennio saranno sfruttate per assegnare il 30% dei posti disponibili dopo le immissioni in ruolo.
Gli elenchi regionali per i concorsi Pnrr
Poi sarà la volta, dal 2026, degli elenchi regionali, ulteriore possibilità riservata a chi ha superato i concorsi Pnrr (probabilmente verrà incluso anche il Pnrr 3 che verrà bandito a fine anno con prove a inizio 2026) di essere assunti, questa volta senza scadenza delle graduatorie.
Insomma gli idonei verranno tutti assunti in ruolo: la domanda non è più “se” ma solo “quando”, insomma è solo questione di tempo. Ma superare un concorso ordinario dà anche altri diritti, dal momento che il superamento di una procedura per titoli ed esami è valutato sia nella prima che nella seconda fascia delle GPS.
Ma ci sono degli elementi da tenere presente. Per quel che riguarda la prima fascia, infatti, è necessario aver superato il concorso per la specifica classe di concorso in cui si è inclusi in GPS. Non solo: è necessario che non venga valutato come ulteriore abilitazione. Questo esclude di per sé i concorsi Pnrr che non hanno natura abilitante ma che richiedono la successiva partecipazione ai percorsi da 30 o da 60 cfu, a seconda dei casi.
Le tabelle di valutazione
Il superamento del concorso dà diritto a 3 punti. Per quel che riguarda invece la seconda fascia, il candidato deve aver superato il concorso per il primo o il secondo grado. Anche in questo caso il concorso non deve essere stato valutato come abilitazione per altra classe di concorso. Il punteggio è sempre di 3 punti.
Perché il concorso non deve essere stato valutato come ulteriore abilitazione o come abilitazione per altra classe di concorso? Perché nelle due tabelle di valutazione prima e seconda fascia si possono far valutare le abilitazioni solo a patto che siano inserite come tali e conseguite tramite concorso. Questo significa che lo stesso concorso non può poi essere nuovamente valutato.