La prima fascia GPS è accessibile solo mediante abilitazione. Si torna a parlare del valore della laurea con il possesso dei 24 CFU e la Corte di Cassazione mette un punto fermo su una questione di cui si parla da tempo, e che sostanzialmente costituisce la linea di demarcazione tra titolo di studio e abilitazione in ottica inserimento nelle GPS.
I requisiti per l’abilitazione
Secondo la Cassazione, non può essere equiparato il conseguimento dell’abilitazione con il possesso di una laurea e dei crediti universitari. L’abilitazione è un titolo che si acquisisce unicamente nel momento in cui si portano a termine i diversi percorsi abilitativi previsti dalla riforma del reclutamento.
Con la laurea si ottiene un titolo di studio che dà diritto a partecipare alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all’abilitazione all’insegnamento. Vale sempre dunque la distinzione affermata dalla giurisprudenza amministrativa, come anche sancito dall’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017.
Laurea + 24 cfu
Per quel che riguarda le supplenze, secondo la Cassazione in seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze possono essere inseriti solo i candidati titolari di abilitazione.
Non può essere dello stesso valore il possesso di laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, titolo che dà diritto all’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze.
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