E’ stata pubblicata una nota da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito a fine marzo per chiarire agli Uffici Scolastici come comportarsi per il pagamento delle ferie non godute dal personale docente con contratto a tempo determinato. Un chiarimento necessario in virtù delle incertezze e polemiche degli ultimi tempi.
Le ferie non godute
Secondo il decreto-legge 95/2012, all’articolo 5, comma 8, non è possibile pagare le ferie in costanza di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, ma ci sono delle eccezioni.
Rientrano in questa eccezione i docenti supplenti brevi, saltuari o con contratto fino al termine delle lezioni, che possono ottenere il pagamento dei giorni di ferie non fruibili.
Il CCNL Istruzione 2019-2021 sancisce che le ferie per il personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. I chiarimenti del ministero spiegano come calcolarle in base al rapporto tra i giorni di ferie spettanti e la durata del contratto, seguendo la proporzione 30 o 32 giorni su 360.
Il calcolo dei giorni per i precari
Sono ferie di cui bisogna godere, come le festività soppresse, durante le sospensioni dell’attività didattica. E’ esclusa la presunzione automatica di ferie durante tali periodi in assenza di richiesta da parte del lavoratore o di specifico provvedimento del dirigente scolastico.
Secondo le sentenze della Corte di Cassazione, n. 14268/2022 e n. 16715/2024, i lavoratori a tempo determinato possono monetizzare le ferie di cui non hanno goduto se il datore di lavoro non dimostra di averli messi nelle condizioni di esercitare tale diritto, informandoli preventivamente e in modo chiaro.
Se la natura a tempo determinato del rapporto di lavoro tra docente e scuola preclude di godere delle ferie, il lavoratore può beneficiare di n rimborso che va calcolato in base alla differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. In questo modo si arriva a scoprire il numero di giorni di ferie da pagare.
