Scuola

Percorso 30 cfu/cfa: confermata la quota di riserva per chi ha tre anni di servizio

E’ ancora da definire nel dettaglio la questione relativa ai percorsi abilitanti docenti che attiene la possibilità di accesso ai percorsi in caso di un numero di domande superiore al limite dei posti. Una questione particolarmente urgente per alcune classi di concorso.

I percorsi da attivare

I più ottimisti sperano che entro il mese di febbraio arrivino indicazioni più precise circa l’organizzazione dei corsi, a cominciare dalle tempistiche passando per la definizione delle questioni ancora in bilico.

I percorsi da attivare saranno quello da 60 CFU/CFA e quello da 30 CFU/CFA indispensabile per consentire la partecipazione al secondo concorso PNRR in programma dopo l’estate.

Ci sarà poi il percorso da 30 CFU/CFA indirizzato ai docenti che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e docenti vincitori del concorso straordinario bis.

I docenti ingabbiati

Per quel che riguarda i percorsi da 30 CFU riservati ai cosiddetti docenti ingabbiati, ovvero quello che già possiedono abilitazione per altro grado o classe di concorso o specializzazione sostegno, è confermato che saranno svincolati dal fabbisogno.

E infatti non è casuale che non siano inclusi nella nota, neanche in riferimento alla data ultima di conclusione. Il Ministero ha recentemente confermato che si faranno: “Si coglie l’occasione per informare che, con l’imminente accreditamento dei percorsi, si intende autorizzato anche l’avvio dei percorsi di cui all’art. 13 del D.P.C.M. per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA. Si precisa che tali percorsi sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.C.M. e che le Istituzioni possono avviarli secondo le modalità di cui all’art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.”

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