Scuola

Scrutini primo quadrimestre 2024: sostituzione docenti assenti e retribuzione

Si avvicina l’importante momento per scuole, docenti e studenti degli scrutini di fine primo quadrimestre, finalizzati a fare il punto della situazione dell’andamento didattico al termine di questo primo periodo di insegnamento e apprendimento. Questo significa che in questo inizio febbraio i consigli di classe iniziano a programmare le attività propedeutiche alle operazioni di scrutinio intermedio.

La normativa

Operazioni che possono comportare l’assenza di uno o più docenti.

Come funziona la normativa in tal caso?

Secondo l’art. 44 del nuovo CCNL 2019/21 tra le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti ci sono anche quelle relative allo svolgimento degli scrutini e degli esami. Rientrano in queste attività la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

L’operazione di scrutinio rientra tra le attività dovute dall’insegnante, e quindi non fanno parte del conteggio delle 40 ore. Lo scrutinio è a tutti gli effetti un obbligo che rientra nella funzione docente. Per avere valore legale, occorre che il tutto avvenga in presenza del collegio perfetto. Questo significa che devono essere presenti tutti i docenti che compongono il consiglio di classe.

Ma può capitare, anche in virtù del periodo invernale cui coincidono con frequenti picchi influenzali, che uno o più insegnanti siano costretti ad assentarsi. L’assenza può derivare da motivi di salute ma anche da gravi motivi personali o familiari. Secondo la sentenza n. 31634 del 2010 del Tar del Lazio esiste l’obbligatorietà della presenza di tutti i docenti al consiglio di classe, stante la natura di “collegio perfetto”. Quindi “Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati, il dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo a un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola”.

La sostituzione

La sostituzione di uno o più docenti assenti agli scrutini deve essere verbalizzata.

Si procede con la sostituzione in base al seguente ordine:

con un docente dello stesso consiglio di classe ( ad esempio, la docente di lettere può sostituire l’insegnante di storia o geografia)
con un docente della scuola anche se di materia affine (purché quindi abbia titolo ad insegnare la materia del collega assente);
con un supplente (nominato dalle graduatorie di istituto), nel caso in cui nella scuola non vi sia un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio).

La retribuzione

Il supplente va retribuito nel caso in cui per le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti si sostituisce un collega per uno scrutinio di una classe in cui il docente non insegna alcuna disciplina.

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