Economia & Fisco

Pagamento ferie non godute docenti a tempo determinato: di può fare ricorso gratuito per il rimborso

Anche i supplenti con contratto da docente precario o Ata supplente della scuola hanno diritto al pagamento delle ferie non godute, nel caso in cui il dirigente scolastico non lo ha mai esortato a fruirne.

La monetizzazione in busta paga

Si tratta di giorni di ferie non utilizzati che vanno monetizzati in busta paga. Per questo, è stata pensata una voce stipendiale apposita che va sotto il nome di indennità sostitutiva.

Lo ribadiscono i giudici con una recente sentenza della Corte di Cassazione del 2022 con la sentenza n. 21780. Con questa decisione, la Suprema Corte ha affermato che è dovere del dirigente scolastico il duplice avviso all’insegnante o Ata precario che non ha fruito dei giorni di ferie.

La legge impone infatti al dirigente di invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti. Allo stesso tempo il preside deve informare il docente o Ata che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”.

Il ricorso gratuito

La Cassazione specifica che nel caso in cui il docente non ha preallertato formalmente il dipendente a tempo determinato, quest’ultimo avrà diritto all’indennità sostitutiva delle ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla stipula del contratto a termine.

Il sindacato Anief ha rilanciato quest’anno la campagna di adesioni al ricorso gratuito per chiedere al giudice del lavoro la monetizzazione delle ferie non fruite nell’ultimo decennio. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sottolinea come “sarebbe bene che il ministero dell’Istruzione e del Merito, le Ragionerie territoriali e le stesse scuole, applicassero il diritto Europeo, a partire dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ma anche in conformità ai principi della Corte di giustizia europea, in particolare con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018. Tutti coloro che però fino ad oggi hanno sottoscritto un contratto in scadenza 30 giugno, negli ultimi 10 anni, possono produrre istanza per farsi pagare quell’indennità sostitutiva delle ferie non espressamente richieste e mai fruite”.

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