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Abbandono supplenza Ata per supplenza docente: la normativa e le sanzioni in caso di doppio ruolo

Le difficoltà nel trovare occupazione stabile all’interno del mondo della scuola portano molti docenti a fare scelte difficili. Non sono pochi i casi ni cui aspiranti ATA hanno deciso di intraprendere questa strada nonostante abbiano tutte le carte in regola per diventare insegnante.

La normativa di riferimento

Questo comporta la presenza in contemporanea di candidati sia nelle graduatorie ATA che nelle graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie di istituto docenti. La doppia collocazione porta inevitabilmente a situazioni in cui si ricevono convocazioni sia come ATA che come docente. In questo caso si deve fare riferimento alla normativa che sancisce in maniera specifica quali sono le regole da seguire.

In questo avvio di anno scolastico si sta verificando il caso in cui un collaboratore scolastico con supplenza al 430 giugno riceve una supplenza breve come docente e decide di accettare. In questo caso, il dipendente scolastico deve conoscere la normativa per sapere se ci sono delle sanzioni cui rischia di andare incontro.

L’abbandono del servizio

Chi al momento della convocazione si trovava nella situazione in cui non erano disponibili posti interi ha diritto al completamento orario come collaboratore scolastico.

Ma c’è anche la possibilità di lasciare la supplenza come collaboratore scolastico per accettarne una da docente. La normativa non lo impedisce, ma il dipendente deve sapere che va incontro alle sanzioni previste per abbandono del servizio, come disposto dall’articolo 7 del DM 430/2000.

In caso di abbandono come questo, per l’anno scolastico in corso un abbandono di questo tipo comporta la perdita di qualunque altro tipo di assegnazione. Infatti per graduatorie di circolo e di istituto, l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

L’accettazione di altra supplenza

Significa che chi abbandona il posto di collaboratore scolastico, per accettare supplenza come docente o altro, per quest’anno scolastico non potrà più stipulare contratti come ATA. Alla base la normativa impedisce di stipulare due contratti contemporaneamente come ATA e come docente. Lo sancisce la circolare sulle supplenze nell’anno scolastico 2023/24, definendo che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato D.M., nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

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