Scuola

Richiesta part-time scuola 2023: domanda entro il 15 marzo, anche per il ritorno al tempo pieno

Tra pochi giorni scadrà il termine per il personale docente e ATA interessato a presentare la domanda per il part-time (o il ritorno al tempo pieno). Infatti, il 15 marzo di ogni anno è la scadenza per inoltrare l’istanza all’Ambito Territoriale competente, tramite il Dirigente scolastico della scuola di servizio.

Durata minima del 50%

Ma come funziona il part-time per il personale della scuola? Per i docenti, l’art. 39 del CCNL Scuola prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno. Invece, per il personale ATA, l’art. 58 del CCNL Scuola stabilisce che il dipendente a tempo parziale deve coprire una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

Il part-time dura due anni scolastici, ma al termine di questo periodo non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il contratto a tempo parziale. Tuttavia, se si desidera tornare al tempo pieno, è necessario richiederlo esplicitamente.

Tempo parziale in tre modalità

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da un contratto scritto che indichi la durata della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere realizzato in tre modalità: orizzontale (prestazione ridotta in tutti i giorni lavorativi), verticale (prestazione su alcuni giorni della settimana o del mese) o misto (prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità).

Inoltre, al personale in part-time è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro, a patto che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività dell’istituto.

Sito dell’Usr di riferimento

La retribuzione del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, come stabilito dall’art. 39 del CCNL Scuola. Al contrario, l’art. 58 del CCNL Scuola prevede che il trattamento economico, anche accessorio, del personale ATA con rapporto di lavoro a tempo parziale sia proporzionale alla prestazione lavorativa, ma considerando tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno della stessa qualifica e profilo professionale.

Infine, se si desidera richiedere il part-time o il ritorno al tempo pieno, si consiglia di consultare il sito dell’USR di riferimento o dell’Ambito Territoriale per verificare la pubblicazione di eventuali note con modelli allegati alla domanda. Non dimenticate che il 15 marzo è alle porte, quindi affrettatevi a fare la vostra richiesta in tempo utile.