Graduatorie, Gps e supplenze

Inserimento in coda graduatoria interna: come funziona la valutazione del punteggio

Il meccanismo di inserimento in graduatoria di istituto è meno lineare rispetto a quel che si potrebbe pensare e non dipende quindi unicamente dal punteggio del candidato. Ci sono infatti delle motivazioni che possono portar alla collocazione in coda nonostante i punti spettanti al docente.

Ricordiamo che la graduatoria interna di istituto è quella graduatoria all’interno della quale vengono inseriti tutti i docenti titolari nella scuola. Serve per individuare eventuali soprannumerari nel momento in cui dovesse essere necessario ridurre l’organico.

Come vengono posizionati i docenti in graduatoria

Il posizionamento dei docenti in graduatoria interna di istituto avviene in base al punteggio di ognuno. Deriva dalla tabella di valutazione allegata al CCNI. Nel momento in cui vengono individuati gli insegnanti in soprannumero, si valutano gli elementi della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

Ciascun elemento da prendere in considerazione deve essere documentato dagli interessati. Per fare questo, è consentito produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Quando si procede a stilare le graduatorie si parte dal presupposto che possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

Il criterio fondamentale resta quindi il punteggio, ma ci sono eccezioni che possono derivare dal contratto sulla mobilità.

Collocazione in coda

Il contratto stabilisce che se si verifica il soprannumero relativo all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, l’ordine sa seguire è:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo
2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse

Finiscono in coda gli insegnanti titolari nella scuola dall’anno scolastico al quale si riferisce la graduatoria stessa, essendo di fatto gli ultimi arrivati.