Graduatorie, Gps e supplenze

Differenza tra esclusione e depennamento Gps: la risoluzione del contratto di lavoro stipulato comporta che il servizio prestato non sarà valido ai fini giuridici

Uno dei provvedimenti più estremi che possono essere presi nei confronti di un candidato inserito nelle graduatorie per le supplenze è il depennamento dalle gps 2022. Per questo motivo è bene conoscere in anticipo quali possono essere le motivazioni che possono portare a incorrere in un provvedimento simile, che comporta una grave sanzione inerente alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalle graduatorie di istituto (GI), durante il loro periodo di vigenza.

Le imprecisioni nelle pubblicazioni

In questi giorni stiamo assistendo alla procedura di selezione delle 150 scuole da parte dei candidati che sono inseriti nelle GPS aggiornate entro il 31 maggio 2022, per il biennio 2022/24. Sempre in questi giorni, tocca agli Uffici Scolastici pubblicare gli elenchi, pubblicazioni che stanno provocando malumori e polemiche sia per quel che concerne l’aspetto temporale della procedura che per la loro discutibile precisione e affidabilità.

Il fatto si essere stati inseriti nelle GPS e GI, non preclude il rischio di essere successivamente depennati(oltre che dalle GaE) nel corso del biennio di validità delle stesse.

Il depennamento

I motivi del depennamento dalle GaE, dalle GPS e delle GI, riguardano e possono colpire i candidati che:

  • siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso ovvero della destituzione;
  • siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Esclusione

I motivi di esclusione dalle GaE, dalle GPS e delle GI, riguardano invece i candidati che:

  • siano stati dispensati dal servizio, ai sensi dell’articolo 439 del D.lgs. n. 297/94, per mancato superamento del periodo di prova;
  • siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica, ai sensi dell’articolo 512 del D.lgs. n. 297/94.

Le conseguenze

Nel caso di depennamento dalle Gps, si incorre nella risoluzione dei contratti di lavoro in essere. Questo invalida anche il servizio prestato in caso di necessità di dichiarazione dello stesso. Quindi non varrà ai fini del punteggio e non sarà computato nell’eventuale successiva ricostruzione della carriera.