Scuola

Stipendi precari inferiori ai docenti di ruolo: ma Tribunale restituisce 1.700 euro

Ancora una sentenza che va nella direzione di riconoscere ai precari, almeno attraverso le aule di tribunale, quei diritti che la scuola nega da ormai troppi anni. Secondo Il tribunale del lavoro di Catania, la Retribuzione professionale docenti – pari a 174,50 euro al mese – va assegnata a tutti gli insegnanti, senza fare distinzione tra quelli precari e quelli di ruolo. Al momento questa retribuzione professionale viene riconosciuta unicamente a chi viene assunto a tempo indeterminato, e questo rappresenta un atto illegittimo che il giudice contrasta con sentenze di tenere opposto.

Restituzione importante

In base al parere della Seconda Sezione Civile, è necessaria la restituzione ad una docente di “1677,87 euro oltre accessori, come per legge”. Inoltre è stato condannato il ministero dell’Istruzione “al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €981 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%”.

“Questa sentenza – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ci rincuora, perché conferma che facciamo bene ad assistere i docenti e il personale Ata a cui l’amministrazione continua a negare il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, come per i supplenti “Covid”: per ogni anno di supplenze la cifra si aggira sui mille euro annui. Considerando gli stipendi ridotti della scuola, non comprendiamo perché si debbano lasciare queste cifre nelle casse dello Stato”.

La sentenza

Il Tribunale ha ritenuto che gli organi di giustizia abbiano già ampiamente chiarito la questione. “Basta a tal fine richiamare – si legge nella sentenza n. 1657/2022 pubblicata ieri – il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, a cui si ritiene di aderire, secondo cui “”l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”” (Cassazione civile sez. lav., 27/07/2018, n.20015; in tal senso, pure Tribunale Bologna sez. lav., 18/03/2020, n.134; Tribunale Cosenza sez. lav., 13/10/2021, n.1765; Tribunale Torino sez. V, 31/01/2022, n.153)”.