Noipa

Noipa non funziona: sito nuovamente in manutenzione, ecco fino a quando

Ancora difficoltà legate alla consultazione del portale Noipa. Dopo le vicissitudini di inizio febbraio, che sembravano essere state risolte negli ultimi giorni con la possibilità per tutti di tornare a consultare il cedolino stipendi, ecco che chi si prova a collegare in queste ore al portale Noipa ha una nuova brutta sorpresa.

La comunicazione ufficiale Noipa

“A partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 24:00 di giovedì 24 febbraio i servizi del portale e dell’app NoiPA saranno temporaneamente disabilitati per consentire l’esecuzione di attività di aggiornamento del sistema di autenticazione”. E’ lo stesso portale NoiPA a comunicare la problematica, che però, stando all’avviso stesso, in questo caso dovrebbe comportare un disservizio soltanto di poche ore. Infatti stando all’avviso sul sito stesso, si tratterebbe pertanto di una disabilitazione dei servizi momentanea.

Alla vigilia di importanti novità

Siamo infatti a ridosso di importanti novità per quel che riguarda l’accesso al portale Noipa: è bene non dimenticare infatti che dal 7 marzo cambieranno le modalità di accesso. Tutti coloro i quali avranno necessità di utilizzare i servizi del sistema NoiPA è necessario accedere alla propria area personale utilizzando le credenziali SPID di livello 2, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le novità in materia fiscale

Noipa, a partire dal cedolino di marzo 2022, ha annunciato che per tutti gli amministrati verranno applicate le seguenti novità in materia fiscale:

  • Irpef calcolata sulla base delle nuove aliquote e scaglioni fiscali;
  • nuove modalità per il calcolo delle detrazioni;
  • rimodulato il trattamento integrativo con eliminazione dell’ulteriore integrazione.

Le nuove aliquote

Nel dettaglio, verranno applicate le nuove aliquote (con relativi scaglioni aggiornati) Irpef, con le seguenti novità:

  • Per i redditi da 15.000 a 28.000 euro l’aliquota fiscale si abbassa dal 27% al 25%;
  • Per i redditi fino a 50.000 euro l’aliquota del 38% si riduce al 35%;
  • Scompare la previgente aliquota del 41%, in quanto oltre i 50.000 euro è prevista un’unica aliquota pari al 43%.