Scuola

Docente di sostegno: 11 ore settimanali anziché 22, 800 euro al mese di risarcimento ai genitori

Importante sentenza a favore della famiglia di un alunno che necessita di insegnamento di sostegno. L’ennesima conferma dell’attenzione sempre maggiore nei confronti delle esigenze di questa metà del cielo degli alunni della scuola italiana, troppo spesso svantaggiata.

11 ore settimanali invece di 22

Nonostante in base al PEI siano previste 22 ore di sostegno settimanali, a un alunno disabile ne venivano assegnate solamente 11. In virtù di questa ingiustizia, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione IV), nella Sentenza pubblicata il 18 febbraio 2022, n. 01124, ha condannato la scuola e il MIUR, in solido, al risarcimento di 800 euro, in favore dei genitori, per ogni mese di mancata assegnazione delle ore di sostegno commisurate alla patologia riconosciuta.

Risarcimento del danno non patrimoniale

Una sentenza che farà giurisprudenza, e che consentirà ai genitori che hanno subito, insieme ai loro figli, un torto simile, di rivalersi sulla scuola e sul ministero. E che farà drizzare le orecchie nei casi in cui si continui a perpetrare questa inosservanza della legge, per non incorrere in sanzioni analoghe.

Il ricorso al tribunale è stato inoltrato dai genitori di un alunno che frequenta il quinto anno della scuola elementare, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3, comma 3). A loro avviso, nonostante quanto previsto dal PEI, che ha riconosciuto per il minore 22 ore di sostegno settimanali, e a fronte dell’orario scolastico di 27 ore, nei confronti di loro figlio si stava perpetrando un’ingiustizia, dal momento che era stato assegnato un insegnante di sostegno per sole 11 ore. I genitori hanno chiesto sia l’assegnazione dell’orario di sostegno di diritto, dia la condanna delle Amministrazioni al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale.

Una sentenza non rispettata

Il Tribunale ha dato ragione ai ricorrenti: la domanda cautelare è stata accolta, e si è ordinato all’istituto scolastico di provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, di assegnare al minore un insegnante di sostegno per il numero di ore indicato nel PEI. Ordinanza che è stata ignorata dall’Amministrazione.

Il Tar nella sentenza ha specificato che l’elemento psicologico della “colpa” sussiste per tre ragioni: il grado di disabilità (grave) del minore, la compiuta quantificazione delle ore operata in base alla documentazione versata in atti, l’inottemperanza all’ordinanza cautelare.

La liquidazione del danno

Per questo ha condannato scuole e ministero a risarcire la famiglia per 3.200,00 euro, calcolato in via equitativa per 800,00 euro mensili, tenuto conto che dal deposito del ricorso, e nonostante l’ordinanza cautelare emanata dal medesimo Tar, l’amministrazione non ha provveduto ad assegnare al minore l’orario stabilito in base alla patologia, e neppure ha fornito alcuna giustificazione in merito alla mancata assegnazione dell’orario di sostegno richiesto.