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Diplomati magistrale in Gae: nuova sentenza del Tar

Una nuova sentenza del Tar del Lazio boccia gli ultimi ricorsi da parte di una categoria da anni oggetto di incertezze come i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002. Una nuova sentenza dei giorni scorsi costituisce un nuovo stop alle speranze di questa categoria di veder riconosciuti quelli che questi docenti ritengono essere loro diritti.

Nessun valore abilitante per il diploma magistrale

Il diploma magistrale non ha valore abilitante. Lo ribadisce il Tar del Lazio che conferma come non è consentito l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di questo titolo. I giudici confermano la decisione del Consiglio di Stato, dicendo no al valore abilitante del diploma magistrale: “Deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con d.P.R. 31 luglio 1996, n. 471″.

Natura chiusa delle Gae

Il presupposto è quindi che il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 non ha alcun valore abilitante se conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, afferma il TAR. C’è poi da considerare la natura “chiusa” delle graduatorie ad esaurimento (GAE). Questo impedisce ulteriori inserimenti, fatta eccezione per quelli previsti dalla disciplina normativa.

La decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017 e nn. 4 e 5 del 2019 contiene atto lesivo della posizione dei ricorrenti quando stabilisce che “nella pubblicazione del d.m. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 605, l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), veniva disposto il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva “chiuso” con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento. Il suddetto d.m. individuava, effettuando una ricognizione delle disposizioni legislative in materia, i requisiti di accesso alle graduatorie, senza contemplare il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002”.

Le conclusioni del Tar

Il Tar ribadisce quindi come il titolo conseguito dai diplomati magistrali entro il 2001/2002 ha valore abilitante solo ai fini indicati dall’art. 15, comma 7, d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323. Inoltre, specifica che la domanda per l’inserimento in GAE avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione prima del DM del 16 marzo 2007.