Scuola

Obbligo vaccinale docenti: vietato licenziare chi non è vaccinato

L’obbligo vaccinale per il personale della scuola è effettivo e entrerà in vigore a partire dal 15 dicembre. Tutti i dipendenti della scuola, dai docenti al personale Ata, dovranno mostrare il Green Pass che sarà ottenibile unicamente con la somministrazione del vaccino. Dunque niente più alternativa del tampone.

Inasprimento delle misure

Sono le nuove misure varate dal Governo per contrastare il diffondersi dell’epidemia che nonostante l’alta percentuale di vaccinati in Italia continua a essere presente, anche se con numeri ancora sotto controllo. Proprio per evitare che i contagi aumentino, come sta avvenendo in altri Paesi europei, il Governo gioca di anticipo restringendo ulteriormente le misure e inasprendo controlli e obblighi.

Da dicembre via libera alla terza dose per tutti gli over 18. Oltre l personale scolastico, anche le forze di polizia dovranno essere vaccinate per non essere sanzionate con la sospensione dal lavoro e il mancato ottenimento dello stipendio. Dal 1° dicembre tutti gli over 18 potranno ricevere la terza dose di vaccino anti Covid. L’importante è che siano trascorsi cinque mesi, e non più sei, dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Chi deve vaccinarsi

Ci saranno di fatto due Green Pass. Il Green Pass normale e il Super Green Pass. Il Green Pass normale diventa obbligatorio dal 6 dicembre anche per gli alberghi, gli spogliatoi per l’attività sportiva, i servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e i servizi di trasporto pubblico locale.

Poi da metà dicembre obbligo vaccinale per il personale scolastico

del sistema nazionale di istruzione (quindi scuole statali e paritarie)
delle scuole non paritarie
dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP)
dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

Le sanzioni: niente licenziamento

Come detto chi non sarà in regola con questi obblighi, incorrerà nelle sanzioni previste. Che sono caratterizzate da immediata sospensione della possibilità di lavorare e di percepire lo stipendio. Attenzione però: non può scattare alcuna conseguenza disciplinare ne il licenziamento. Il dipendente scolastico che non è vaccinato, non potrà lavorare e non sarà pagato fino a quando non dimostrerà di essersi vaccinato. Nel frattempo, ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione causerà lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento. Per ripristinare il normale rapporto di lavoro e per ottenere il pagamento dello stipendio (ma non degli arretrati) il dipendente dovrà comunicare e dimostrare al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.