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Registro controllo green pass fac simile: l’obbligo dei dipendenti che pochi conoscono

Nonostante le proteste e le manifestazioni contro il Super Green Pass che dal 15 ottobre interesserà tutti i lavoratori, sia del pubblico che del privato, il provvedimento va avanti e conviene mettersi in regola e prepararsi alla gestione di un obbligo che soprattutto nei primi giorni potrebbe comportare molte complicazioni. Che potrebbero tradursi in ritardi e tensioni, come minimo, ma anche in sanzioni nel caso in cui, per inosservanza dettata da distrazione i ignoranza in materia, non si seguano tutte le indicazioni del Governo. L’obbligo del Green Pass è stato esteso, dopo cinema, teatri, stadi e ristornanti, anche a tutto il mondo del lavoro. Ecco il Registro controllo green pass fac simile, la procedura pdf e la delega pdf.

Procedura controllo Green Pass Pdf

Registro controllo green pass fac simile

Delega controlli Green Pass Pdf

Chi riguarda l’obbligo

Da venerdì prossimo saranno coinvolti tutti i lavoratori – compreso titolari, soci, amministratori, somministrati – che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (tirocini/stage) o di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni. L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi (professionisti/artigiani) ed i collaboratori non dipendenti.

Come spesso accade, in fase di stesura della norma, non si è tenuto conto delle mille sfaccettature che possono riguardare i singoli casi delle singole azienda, prestando così il fianco a interpretazioni che possono poi sfociare in sanzioni, nel caso in cui non venga correttamente applicata la legge. In linea generale, ecco i documenti necessari ai datori di lavoro per adempiere all’obbligo.

Cosa deve fare l’azienda

Ricordiamo intanto che la norma prevede che dal 15 ottobre 2021 l’accesso in azienda è consentito solo al personale o in possesso del green pass (rilasciato per vaccinazione, guarigione o tampone negativo) o del certificato di esenzione dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. I controlli sono a carico del datore di lavoro (o suo delegato) che dovrà stabilire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre.

Il datore di lavoro che non si attiene alle misure organizzative richieste, potrà essere sanzionato in via amministrativa. I controlli vanno effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. In casi di necessità, possono essere effettuati anche durante l’orario lavorativo.

Per luoghi di lavoro si intendono sia quelli interni che esterni: qualunque luogo insomma in cui il dipendente svolge le proprie mansioni per l’azienda. Va formalizzato con atto scritto chi sia il soggetto incaricato delle verifiche del Green Pass. La verifica della validità del certificato deve essere fatta mediante la scansione del QR code apposto sullo stesso, utilizzando la App “verifica C19” e deve limitarsi alla sola autenticità e validità del certificato stesso.

Nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro privo del Green Pass viene considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della su detta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento è obbligatoria.

L’obbligo del lavoratore

Il lavoratore privo di Green Pass, ha l’obbligo da parte sua di comunicare che ne è privo prima del suo ingresso in azienda: se non lo fa o lo fa successivamente diventa sanzionabile e non si tratterebbe più di assenza ingiustificata, ma di violazione alla normativa.

2) Modalità di organizzazione delle verifiche sul possesso di green pass

2.1. All’interno della Società il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori dipendenti verrà verificato quotidianamente a campione/ su tutta la popolazione aziendale, all’atto dell’ingresso presso la portineria/presso i tornelli ove sono collocati i timbratori marcatempo/nel corso della giornata lavorativa, da parte di apposito soggetto incaricato con atto formale di nomina (all1) – Scarica qui il documento di delega .

2.2. Il soggetto incaricato effettuerà i controlli secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021. A tal fine, verranno messi a disposizione della Società telefoni cellulari in cui è installata l’APP Verifica C19.

3.1 I lavoratori della Società verranno resi edotti tramite apposita informativa delle modalità di verifica e di trattamento dei dati che non verranno raccolti, limitandosi la verifica al solo controllo della validità della certificazione verde COVID 19

5.1. In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 9 septies, comma 4, d.l. 52/2021, i controlli in ordine alla verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori di fornitori esterni, verranno effettuati dai rispettivi datori di lavoro e dagli incaricati da parte della Società la quale effettuerà i controlli dei predetti soggetti all’atto dell’ingresso nello stabilimento aziendale.

Green pass: violazioni e sanzioni a lavoratori e datori di lavoro

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta (quindi per un massimo di 20 giorni) e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata.

Le sanzioni

L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso della Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche, ovvero che non adottano le misure organizzative entro il 15 ottobre si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva.
Le sanzioni possono essere accertate da tutti gli organi di controllo, nonché dal verificatore dell’Azienda e sono irrogate dal Prefetto.