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Dpcm Green Pass oggi: testo e procedura di controllo da venerdì 15 ottobre 2021

Per il dpcm Green Pass oggi giornata decisiva con il provvedimento che sta per essere firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Manifestazioni e proteste non hanno certo fatto cambiare idea all’esecutivo che, forte dei risultati dal punto di vista del calo della curva dei contagi, continua dritto per la sua strada e introduce il Green Pass dal 15 ottobre, per la pubblica amministrazione e nelle aziende di piccole, medie o grandi dimensioni.

Non oltre le 48 ore prima

“Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica” possono richiederlo ai lavoratori “con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro”, si legge nella bozza.

App e piattaforme consentite

Per consentire un verifica più rapida che non crei ritardi e tensioni, oltre che danni economici alle aziende all’ingresso, le aziende stesse ma anche la pubblica amministrazione avranno a disposizione app e piattaforme per il controllo del Green Pass.

Oltre alla app VerificaC-19, a disposizione dei privati come bar e ristoranti, ci sarà anche Sdk, ovvero Software development kit, un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dal ministero della Salute con licenza open source che consente di integrare sistemi di controllo. Altrimenti c’è il sito NoiPa, quello Inps o altri sistemi operativi di gestione del personale di grandi amministrazioni pubbliche da almeno mille dipendenti. Tutti sistemi che potranno dialogare con la Piattaforma nazionale-Dgc, da cui si scarica il Pass, per la verifica delle Certificazioni verdi.

Privacy tutelata

La privacy e la sicurezza dei dati personali resta prioritaria: per questo nessun datore di lavoro o addetto ai controlli delegato potrà tenere traccia dei dati dei Green Pass. Nella bozza si legge infatti che “è fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste” le informazioni rilevate dalla lettura dei Qr code e le informazioni fornite in esito ai controlli.

Inizialmente varranno anche i documenti cartacei: “Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale Dgc, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano” una delle condizioni necessarie che danno il via libera all’ingresso del posto di lavoro (vaccinazione, tampone o avvenuta guarigione dal Covid).

Leggi anche: Bozza dpcm green pass pdf: gli obblighi dei lavoratori prima di entrare a lavoro

Controlli a campione ma obbligo di autodenuncia

Per quel che riguarda i controlli, dovranno essere di almeno il 20% dei dipendenti “svolti all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso”. Il lavoratore senza Green Pass ha comunque l’obbligo di comunicare la sua condizione all’entrata nel posto di lavoro. Questo significa che non basta non essere controllati per essere in regola. Chi verrà scoperto senza Green Pass, se non ha avvertito il datore di lavoro, sarà sanzionato con una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro. “Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui”.