Scuola

Supplenze Mad: occhio alle rinunce, ci sono sanzioni

Settembre è il mese delle convocazioni da Messa a disposizione, ottimo strumento per dirigenti scolastici e insegnanti per ottenere gli incarichi che non è stato possibile coprire con le graduatorie. Lo sblocco delle convocazioni per insegnanti anche inseriti in Gps, molto atteso, allarga ancora di più la platea di quanti potranno beneficiare di questa opportunità. Come sempre però occhio a inviare la domanda di messa a disposizione se non si ha l’assoluta certezza, o quasi, di voler poi accettare l’incarico, perchè ci sono sanzioni a carico dei docenti che si dovessero rendere protagonisti di questa scelta.

La normativa

“Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.” Il senso della norma è che chi viene convocato tramite Mad è assimilabile a un docente con supplenza temporanea o fino al 30 giugno/31 agosto, e quindi oltre ai benefici è sottoposto anche ad alcuni vincoli.

Perchè diventa un docente a tempo determinato, e non “uno assunto da fuori graduatoria, quindi senza alcun vincolo”. Di positivo c’è che si beneficia di tutti i diritti, il rovescio della medaglia è che si hanno anche dei doveri. Ad esempio, si incorre nelle sanzioni applicabili all’abbandono del servizio.

Differenza tra Gae, Gps, e Gi

Per le supplenze attribuite da Gae e Gps, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;

Per le supplenze attribuite da graduatorie di istituto l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.

Altre supplenze

Chi ottiene supplenze tramite MAD, è assimilabile a chi le riceve tramite esaurimento delle GI. Ciò comporta che queste supplenze non possono essere lasciate per un’altra supplenza breve e temporanea. Unica possibilità, lasciarle per un’eventuale supplenza al 30/06 ovvero al 31/08. La supplenza però deve essere attribuita sempre tramite MAD in una delle scuole della provincia scelta.