Scuola

Il Tar boccia il Governo: in classe non bisogna indossare la mascherina

Importante sentenza del Tar del Lazio che contraddice il Governo relativamente al protocollo di sicurezza da rispettare in classe in vista dell’ormai imminente rientro a scuola. Con sentenza 9343/2021 il Tribunale amministrativo regionale ha espresso il proprio parere circa la legittimità della misura contenuta nel DPCM del 14 gennaio 2021 che stabilisce l’obbligo per gli studenti dai 6 anni, quindi a cominciare dalla scuola elementare, di indossare le mascherine a scuola anche quando sono seduti al banco e a distanza di sicurezza dagli altri compagni e dai professori. Il Governo aveva stabilito che fosse necessario tenere la mascherina anche in situazione di staticità al banco durante le ore scolastiche nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale. Il Tar non è d’accordo.

La richiesta dei ricorrenti

Arriva dunque il primo accoglimento circa le misure di sicurezza nel mondo della scuola a un ricorso presentato in ambito Covid. Secondo i giudici è stato opportuno bocciare il provvedimento che obbliga all’uso della mascherina, accogliendo invece le istanze dei ricorrenti che ritenevano eccessivo e sproporzionato il provvedimento. Secondo il Tar non ci sono prove scientifiche che diano certezza che la mascherina non possa essere rimossa in condizioni di staticità e in cui le distanze non vengano modificate.

Il ricorso si basava sulle indicazioni di OMS, Unicef e CTS. Tra le motivazioni del ricorso, i possibili danni psicologici subiti dei più piccoli, che si trovano in una delicata fase evolutiva. L‘uso della mascherina continuativamente per tutte le ore di lezioni avrebbe potuto portare danni superiore ai benefici.

La sentenza

La sentenza, quindi ritiene “illegittimo il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 nella parte in cui impone l’uso delle mascherine a scuola anche in situazione di rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale Civid-19 e senza prevedere alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà”.

Sentenza improcedibile

Purtroppo nonostante i giudici abbiano dato ragione ai ricorrenti, hanno dichiarato “improcedibile” la sentenza, poichè è stata ottenuta su un provvedimento scaduto. Resta però valido il principio secondo cui in caso di possibilità di accertamento del danno psicologico subito dallo studente, sarà possibile avviare procedure per il risarcimento danni.

Mascherine confermate

La sentenza non avrà dunque effetti, perchè anche se in linea con le raccomandazioni del CTS di abbassare la mascherina in caso di rispetto delle distanze e in condizioni di staticità, il Ministero ha tirato dritto per la propria strada decidendo per l’uso della mascherina al banco ed anche per i più piccoli.