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Sospensione riduzione Naspi 2021: chi ha diritto e fino a quando

In merito alla riduzione Naspi, l’INPS ha emanato importanti delucidazioni circa la sospensione prevista dal decreto Sostegni bis. Secondo quanto emerge, la riduzione mensile del 3 per cento, che entra in vigore dal quarto mese in poi, non avrebbe effetto sulle indennità di disoccupazione che vanno dal 1° giugno al 30 settembre 2021.

Secondo la circolare emessa dall’INPS, si tratta di una riduzione che non si riferisce al periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021.

La sospensione scatta automaticamente. L’INPS ha spiegato quali siano le istruzioni contabili che fanno riferimento all’applicazione della misura del decreto Sostegni bis.Sospensione riduzione Naspi 2021: chi ha diritto e fino a quando

Riduzione Naspi, le istruzioni INPS

La riduzione della Naspi, che solitamente ammonta al 3 per cento a partire dal quarto mese di erogazione della prestazione, non ha effetto tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021.

Lo spiega l’INPS con una circolare:

INPS – Circolare numero 122 del 6 agosto 2021
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Sospensione dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di riduzione della prestazione di disoccupazione NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che l’indennità di disoccupazione sia ridotta del 3 per cento ogni mese a partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione, ovvero il 91° giorno della prestazione.

Decisione con il Decreto Sostegni Bis

Si tratta di una riduzione inserita all’interno del decreto Sostegni bis.

Secondo quanto inserito nella norma:

“1. Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 327,2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.”

Ciò significa che non ci saranno variazioni sulle indennità di disoccupazione da giugno fino al 31 dicembre 2021.

Regola valida anche per chi percepisce la somma in forma anticipata in un’unica soluzione.

Come richiedere la sospensione

Non è necessario effettuare alcuna segnalazione nei confronti dell’Inps, che provvederà in automatico ad applicare la norma.

Poi dal 1° gennaio 2022 la sospensione decadrà.

L’INPS nella circolare ha anche inserito una sezione in cui fornisce istruzioni per l’applicazione della misura.

La circolare spiega come nell’ambito della evidenza contabile “GAU” – Gestione degli oneri per il mantenimento del salario, viene inserito il conto GAU30297.

Lo scopo è “rilevare l’onere conseguente alla sospensione dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 in materia di riduzione della prestazione di disoccupazione NASpI a decorrere dal quarto mese di fruizione – art. 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.”