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Concorso non abilitati 2018 con 3 anni di servizio: come si calcolano

Grande attesa per il concorso riservato ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio e il concorso ordinario per non abilitati, laureati e in possesso di 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche. Particolare curiosità, da parte dei diretti interessati, per sapere come si svolgerà il concorso riservato ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio. In particolare c’è da stabilire come si calcolano i predetti 3 anni.

Concorso per non abilitati con 3 anni di servizio

Per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio, è previsto un concorso riservato. Sarà suddiviso in una prova scritta e una orale. Chi supera questa fase, si viene ammessi al percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT), svolgendo il primo e il terzo anno. Superato il percorso FIT si accede al ruolo.

Per arrivare ad ottenere il ruolo bisogna passare attraverso:

  • partecipazione a speciali sessioni concorsuali loro riservate;
  • svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova scritta, il cui obiettivo è di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta;
  • svolgimento, nell’ambito del concorso, di una prova orale di carattere didattico-metodologico;
    accesso, dopo il superamento del concorso e per scorrimento della graduatoria di merito regionale, al
    primo anno del percorso FIT, al fine di acquisire il diploma di specializzazione;
  • esonero delle attività del secondo anno del percorso FIT e dall’acquisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno;
  • svolgimento supplenze nel corso del terzo anno su posti vacanti nell’ambito territoriale di appartenenza.

Dopo il terzo anno del precorso, superato l’esame finale, si accederà al ruolo. La scelta dell’ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell’accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell’ordine della graduatoria stilata in base al punteggio conseguito nell’esame finale.

La procedura concorsuale dovrebbe essere bandita entro il 2018, con cadenza successiva biennale.

Requisito dei 3 anni di servizio







Il requisito dei 3 anni di servizio anche non continuativo deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione (al concorso) e deve essere stato maturato negli
negli otto anni precedenti. Al momento non sembra esserci distinzione tra servizio nelle scuole statali e paritarie.

La partecipazione alla procedura concorsuale è consentita in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno, fermo restando il requisito complessivo dei tre anni.

Calcolo 3 anni di servizio

Il decreto n. 59/2017 prevede che i 3 anni di servizio siano pari a quelli indicati dall’articolo 489 del decreto legislativo 297/94 in applicazione dell’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99.

L’articolo 489 – comma 1 – così recita: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.

L’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione del summenzionato articolo 489:

“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per anno scolastico intero (o anno di servizio), dunque, si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

Ciò significa che, i docenti non abilitati, per calcolare il servizio prestato e verificare se rientrano nelle misure previste dal decreto, devono accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 3 anni di servizio anche non continuativi. Nei tre anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.