Graduatorie, Gps e supplenze

Supplenze Gps, nuova sentenza: non si può essere scavalcati da colleghi con punteggi inferiori, si devono rispettare le preferenze espresse

La sentenza del Tribunale di Roma n. 8642/2026 mette in discussione uno dei meccanismi più contestati dell’algoritmo delle supplenze GPS, quest’anno probbailmente risolto grazie al nuovo sistema di ripescaggio che sta operando proprio in questi giorni con l’emanazione del secondo bollettino (in poi). Il meccanismo degli scorsi anni prevedeva che un docente, rimasto senza nomina in un turno perché nelle preferenze indicate non c’erano posti disponibili, venisse di fatto “saltato” anche nei turni successivi quando proprio una di quelle sedi si libera.

Il punteggio in graduatoria

La sentenza riguarda il caso di un docente con punteggio più alto che aveva espresso regolarmente determinate scuole, distretti o tipologie di posto. Nel momento in cui l’algoritmo è arrivato alla sua posizione, però, nelle preferenze da lui indicate non risultavano disponibilità e quindi non ha ricevuto una supplenza. Successivamente si sono liberati posti compatibili con le sue preferenze, ma quegli incarichi sono stati assegnati a candidati collocati più in basso in graduatoria.

Secondo il Tribunale di Roma, sentenza n. 8642/2026, questo comportamento è illegittimo. Non è la prima sentenza emessa in questo senso, ed è proprio questa tendenza dei giudici che ha poi portato al nuovo algoritmo varato quest’anno con nuovo sistema di ripescaggio che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo considerato che la prova sul campo è appena iniziata e i suoi effetti potranno essere valutati a bocce ferme) scongiurare il rischio che queste situazioni si ripetano ancora.

La sentenza affronta il tema della rinuncia derivante dalle preferenze non espresse. La normativa prevede che chi non indica una determinata sede venga considerato rinunciatario rispetto a quella sede. Non significa, però, che debba essere definitivamente escluso dalle sedi che invece aveva espressamente richiesto e che diventano disponibili successivamente.

La mancata disponibilità di una sede

Immaginiamo questa situazione: il docente A ha 100 punti e indica le scuole X, Y e Z. Al primo turno, quando arriva il suo turno, in X, Y e Z non c’è nulla. L’algoritmo passa oltre. Successivamente, però, nella scuola X si libera una cattedra per una rinuncia. Se quella cattedra viene assegnata al docente B con 90 punti semplicemente perché A era già stato “processato” nel turno precedente, secondo la sentenza n. 8642/2026 viene violato l’ordine della graduatoria.

Il principio espresso dal giudice è che la mancata disponibilità di una sede al momento del primo scorrimento non può trasformarsi in una rinuncia del docente a quella stessa sede per tutti i turni successivi. Se la sede era stata indicata nella domanda e successivamente diventa disponibile, il docente deve essere nuovamente preso in considerazione, rispettando il punteggio e la posizione in graduatoria.

La decisione incide sul cosiddetto problema del “mancato ripescaggio” nelsenso che l’algoritmo non può determinare che un candidato con punteggio superiore perda definitivamente la possibilità di ottenere una delle preferenze espresse solo perché quella disponibilità non esisteva nel momento preciso in cui è stato esaminato la prima volta.

Il risarcimento

Nel caso concreto il Tribunale ha riconosciuto anche un danno economico: al docente è stato accordato un risarcimento di circa 14.000 euro, sostanzialmente corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito se la supplenza gli fosse stata attribuita correttamente. Non è stato invece riconosciuto il danno non patrimoniale, perché non adeguatamente dimostrato.

Secondo i giudici, il punteggio superiore non garantisce automaticamente qualsiasi supplenza, perché contano sempre le preferenze espresse; ma, quando un docente ha effettivamente indicato quella sede o quella tipologia di posto, non dovrebbe essere scavalcato da chi ha meno punti soltanto perché il posto è comparso in un turno successivo.

La sentenza del Tribunale di Roma n. 8642/2026 ribadisce che nessuna rinuncia a una sede che il docente aveva effettivamente scelto; se quella sede si libera successivamente, va rispettato nuovamente l’ordine di graduatoria.