Blocco scatti stipendiali 2013: nuova importante sentenza della Cassazione

La Cassazione ha stabilito che gli anni dal 2012 al 2014 devono essere riconosciuti come servizio svolto, ma non possono produrre aumenti di stipendio.

Il caso riguardava alcuni docenti delle istituzioni AFAM, cioè conservatori, accademie e altri istituti di alta formazione artistica e musicale. I docenti chiedevano che il servizio prestato tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014 fosse conteggiato integralmente nella ricostruzione della carriera, così da anticipare il passaggio alla fascia stipendiale successiva e ottenere anche gli arretrati.

La Cassazione ha però respinto questa richiesta. Secondo i giudici, il blocco disposto per contenere la spesa pubblica ha reso quegli anni non utili ai fini economici. In pratica, il servizio è stato effettivamente svolto, ma non può essere utilizzato per maturare prima uno scatto stipendiale.

La distinzione fondamentale è quindi questa: ai fini economici, gli anni bloccati non contano per il passaggio alle fasce stipendiali. Per esempio, chi avrebbe dovuto raggiungere lo scatto dopo nove anni potrebbe dover attendere più a lungo, perché il periodo sterilizzato non viene conteggiato.

Ai fini giuridici, invece, quegli anni continuano a esistere e devono essere riconosciuti. Possono quindi essere considerati per altri aspetti della carriera, come mobilità, graduatorie interne, individuazione dei soprannumerari, partecipazione a selezioni o concorsi e altri istituti che dipendono dall’anzianità di servizio.

La Cassazione precisa inoltre che il blocco, pur essendo stato applicato solo ad alcune annualità, produce conseguenze economiche anche negli anni successivi. Questo accade perché, non contando quel periodo, viene spostata in avanti la data dello scatto stipendiale. Secondo la Corte, ciò non rende il blocco permanente: la misura resta temporanea perché riguarda soltanto gli anni espressamente indicati dalla legge.

La decisione, quindi, può essere riassunta così: il servizio 2012-2014 non viene cancellato dalla carriera, ma non dà diritto né ad anticipare gli scatti né a ricevere arretrati stipendiali. L’amministrazione deve tenere due conteggi distinti: uno dell’anzianità giuridica complessiva e uno dell’anzianità valida per la progressione economica.