Nomine Gps 2026: il nuovo algoritmo con ripescaggio ha un pesante rovescio della medaglia

Non c’è solo l’introduzione dell’algoritmo con il nuovo sistema di ripescaggio a carattarizzare le nomine Gps di questo 2026. Se il nuovo algoritmo, atteso e richiesto da anni da docenti e sindacati, è il lato positivo delle novità ministeriali e dell’ordinanza di fine febbraio, ci sono anche novità meno liete. E’ il caso dell’inasprimento delle sanzioni in caso di abbandono o rinuncia.

La domanda per le max 150 preferenze

E’ in realtà una modifica strettamente connessa alla novità dell’algoritmo, perchè il nuovo sistema di ripescaggio consentirà di puntare dritto alle destinazioni preferite, senza necessità di dover allargare il campo per paura di risultare rinunciatari involontari per sedi non espresse. Proprio per questo, però, chi compila la domanda delle 150 preferenze deve indicare solo scuole, comuni, distretti o tipologie di posto che è davvero disposto ad accettare. Con la nuova ordinanza, infatti, le conseguenze di una rinuncia o di un abbandono sono molto più pesanti rispetto al passato.

La finestra per presentare le 150 preferenze è fissata dal 16 al 29 luglio. In quel periodo i docenti inseriti in graduatoria dovranno scegliere le sedi per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Una volta ottenuta una nomina dall’algoritmo, non si può più ragionare come se fosse una proposta “da valutare”: quella nomina va presa molto sul serio.

Se il docente viene nominato da GPS per una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno e poi non si presenta a scuola entro il termine indicato dall’amministrazione, scatta una sanzione pesante. Al contrario di quello che avveniva fino all’anno scorso, quando la sanzione si limitava a un anno, da quest’anno per tutto il biennio di validità delle graduatorie, non potrà più ottenere altre supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche da GAE, GPS, graduatorie d’istituto e anche tramite le procedure previste in caso di esaurimento delle graduatorie.

L’abbandono del servizio

La conseguenza concreta è che il docente resta tagliato fuori dalle supplenze più importanti, cioè quelle lunghe, per due anni. Potrà lavorare solo attraverso le supplenze brevi e temporanee assegnate direttamente dalle scuole.

Ancora più grave è il caso dell’abbandono del servizio. Se il docente prima accetta, prende servizio, firma il contratto e poi lascia l’incarico, con l’OM 27/2026 la sanzione diventa più dura: chi abbandona una supplenza perde la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di supplenza per tutto il biennio di validità delle graduatorie.

Quindi non solo niente incarichi al 30 giugno o al 31 agosto, ma neppure supplenze brevi. Quasi un blocco totale delle possibilità di lavorare nella scuola statale per due anni.