Docenti precari: chi ha prestato servizio fino al 30 giugno negli ultimi 10 anni può aver diritto al pagamento delle ferie non godute

I docenti che hanno prestato servizio fino al 30 giugno negli ultimi 10 anni potrebbero avere diritto al pagamento delle ferie non godute arretrate. E’ quello che emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.

L’indennità sostitutiva delle ferie

Per la precisione, si tratta della sentenza n. 16530 del 27 maggio 2026. Con questo pronunciamento i giudici si sono espressi sulla questione dell’indennità sostitutiva delle ferie per i docenti a tempo determinato.

Un pronunciamento che incide direttamente sulla situazione del personale precario della scuola e dei supplenti in generale. In base alla sentenza, i docenti precari che negli ultimi dieci anni hanno lavorato con uno o più contratti di supplenza fino al 30 giugno, potrebbero avere diritto a ottenere il pagamento delle ferie maturate e non godute.

Si tratta della sentenza della Cassazione che sancisce come i docenti che firmano un contratto fino al 30 giugno non possono essere considerato automaticamente in ferie nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Questo orientamento deriva dalla semplice osservazione che durante queste settimane, i docenti che hanno firmato questo tipo di contratto sono solitamente a disposizione dell’Amministrazione per scrutini, esami, attività valutative e ulteriori adempimenti connessi alla funzione docente.

La sentenza della Cassazione

Da questo consegue che la scuola è tenuta a invitare formalmente il docente a usufruire delle ferie residue. Non solo: il docente deve essere informato in modo chiaro e tempestivo e ha diritto a decidere di conseguenza.

Questo comporta che se non usufruisce delle ferie, perdendo il diritto alle stesse e alla relativa indennità sostitutiva, ha diritto a chiedere il pagamento delle ferie maturate e non godute.

Per verificare la propria posizione bisogna presentare ricorso, in quanto ogni singola situazione è diversa da quella dei colleghi. Le linee di principio generali della sentenza della Cassazione, sono chiare: per questo i precari che hanno prestato servizio fino al 30 giugno senza ricevere alcuna comunicazione formale sulle ferie residue e sulle conseguenze della mancata richiesta, sono nelle condizioni di chiedere un risarcimento.