Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola secondaria, su posto comune, il dirigente scolastico non ha più la stessa libertà di prima.
La modifica della normativa
E’ la conseguenza della modifica della normativa, in base alla quale il dirigente deve usare i docenti interni dell’organico dell’autonomia per coprire assenze brevi. Prima per il dirigente scolastico questa era una possibilità, adesso, dopo la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026, diventa un obbligo: il dirigente deve usare il personale interno. Ci sono sempre eccezioni, che si configurano nel momento in cui ci siano “motivate esigenze di natura didattica” che giustifichino la nomina di un supplente esterno. La nota MIM n. 2129 del 27 febbraio 2026 ribadisce proprio questo: per medie e superiori, su posto comune, le assenze fino a 10 giorni vanno coperte con personale dell’organico dell’autonomia, salvo esigenze didattiche motivate.
Una novità nella normativa che fa venir meno come punto di partenza la scelta del preside. Adesso si parte da un vincolo. Il dirigente deve prima cercare di coprire internamente l’assenza. Solo se riesce a motivare che quella soluzione non è sostenibile sul piano didattico può ricorrere a un supplente esterno.
L’applicazione della normativa
Secondo ANP la norma zoppica nel momento in cui si occupa solo di esigenze didattiche, ignorando che nella vita reale di una scuola le decisioni non dipendono solo dalla didattica in senso stretto. Ci sono anche problemi organizzativi: orari, classi scoperte, sicurezza, carichi di lavoro dei docenti, compatibilità tra discipline, sorveglianza, continuità del servizio. L’ANP sostiene che escludere queste ragioni dalla deroga riduce troppo il margine di decisione del dirigente.
Esempio pratico: manca un docente per 5 giorni. La scuola ha docenti interni disponibili solo togliendoli da attività già programmate, sovraccaricando altri colleghi o creando buchi organizzativi. Se la norma consente la deroga solo per “motivi didattici”, il dirigente potrebbe trovarsi in difficoltà a giustificare una supplenza esterna anche quando l’organizzazione complessiva della scuola lo richiederebbe.
Le richieste di modifica
Per questo l’ANP chiede una correzione normativa: vuole che accanto alle esigenze didattiche siano riconosciute anche le esigenze organizzative come motivo valido per chiamare un supplente esterno. L’associazione naizonale presidi chiede che la legge dica chiaramente che il dirigente può ricorrere a supplenze esterne non solo quando serve alla didattica, ma anche quando l’uso del personale interno comprometterebbe il funzionamento della scuola.
Il “modello di determina dirigenziale” citato nel testo serve proprio a questo: mettere nero su bianco le ragioni della scelta. Se il dirigente decide di nominare un supplente esterno, deve motivare bene perché non è stato possibile o opportuno usare personale interno. Secondo ANP questo modello aiuta, ma non basta, perché il vero problema resta la norma troppo stretta.
La normativa così come è stata rinnovata punta a ridurre le supplenze brevi esterne e spingere le scuole a usare le risorse interne. L’ANP non contesta solo l’obiettivo del risparmio, ma il fatto che la norma rischia di ignorare la complessità concreta delle scuole, dove didattica e organizzazione non sono due mondi separati.