Conferma sostegno, chi resta fuori dal primo bollettino non avrà la continuità

La conferma del docente di sostegno sarà prevista anche per l’anno scolastico 2026/27 e riguarda chi ha lavorato su posto di sostegno nel 2025/26 con contratto al 30 giugno o al 31 agosto. Questo significa che restano escluse le supplenze brevi e quelle fino al termine delle lezioni, anche se comprendono gli scrutini.

La conferma dei non specializzati

Per i docenti specializzati sul sostegno, non ha importanza la graduatoria da cui è arrivato l’incarico dell’anno precedente: può trattarsi di GaE, GPS o anche interpello. Per i docenti non specializzati, invece, la conferma ha possibilità più limitate, ed è un bene considerato che di per sè questa circostanza viene vista come il fumo negli occhi da chi è già detrattore di questa nuova norma. il fatto che sia concessa anche a chi non ha titolo di specializzazione, viene vissuta come ulteriore ingiustizia. I docenti non specializzati possono ottenere l’incarico solo se provengono da una supplenza attribuita da GPS seconda fascia o da GPS incrociate. Non vale, invece, il servizio ottenuto da graduatoria di istituto.

Quando si parla di contintuità sul sostegno, si deve parlare di “nominabilità”. Significa che il docente può essere confermato solo se, nella simulazione preventiva fatta dall’Ufficio scolastico, risulta comunque destinatario di una supplenza. Questa simulazione avviene nell’ambito del “bollettino zero”, chiamato così per distinguerlo dal primo vero bollettino delle nomine. Serve a capire se l’aspirante avrebbe diritto a un incarico nella procedura ordinaria.

La nominabilità

Se da questa elaborazione il docente non risulta destinatario di alcuna nomina, non può essere confermato sul posto occupato l’anno precedente. La conferma, infatti, non nasce come diritto automatico a restare nella stessa scuola, ma come possibilità legata alla continuità didattica, a condizione che il docente avrebbe comunque titolo a ricevere una supplenza.

Il riferimento è al primo bollettino perché tutta la procedura di conferma deve chiudersi entro il 31 agosto. Solo dopo le eventuali conferme si procede con il primo bollettino effettivo delle supplenze e con i turni successivi.

La nominabilità, quindi, dipende da due elementi: deve esserci ancora il posto disponibile dopo mobilità, immissioni in ruolo e altre operazioni e il docente deve aver espresso nella domanda delle 150 preferenze opzioni compatibili con l’incarico che sarebbe disposto ad accettare.