Il Tribunale di Roma riconosce la Rpd anche ai supplenti. Richiamato il principio europeo di non discriminazione.
Prima il principio, poi il contratto
Il punto di partenza non è il contratto scuola, ma il diritto europeo. La clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE stabilisce che un lavoratore a tempo determinato non può essere trattato in modo meno favorevole rispetto a un collega a tempo indeterminato comparabile, salvo ragioni oggettive.
È proprio su questo principio che si fonda la sentenza n. 8526/2025 del Tribunale di Roma, che ha riconosciuto a un docente precario il diritto alla retribuzione professionale docenti (Rpd) non corrisposta durante i periodi di supplenza.
La questione della Rpd
Nel caso esaminato, il ricorrente aveva svolto numerosi giorni di insegnamento con contratti a termine, ma non aveva ricevuto la Rpd prevista dal contratto collettivo. Secondo la difesa, si trattava di una lesione dei diritti del lavoratore e di una disparità rispetto sia ai docenti di ruolo sia ai precari con contratto al 30 giugno.
Il giudice ha esaminato l’articolo 7, comma 1, del Ccnl Scuola 15 marzo 2001, che attribuisce la Rpd al personale docente ed educativo, interpretandolo alla luce dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra cui l’ordinanza n. 12309/2024).
La Rpd, osserva il tribunale, ha natura fissa e continuativa e non è legata a modalità particolari della prestazione lavorativa. Per questo rientra tra le “condizioni di impiego” e deve essere riconosciuta anche ai lavoratori a tempo determinato.
Nessuna giustificazione per la disparità
Nella motivazione si esclude che la semplice esistenza di una norma generale o la natura pubblica del datore di lavoro possano giustificare una differenza di trattamento. In assenza di ragioni oggettive, la parità deve essere garantita.
Considerato il numero consistente di giorni di servizio svolti dal docente, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda e ha riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’emolumento.
