Al via da questa mattina la finestra temporale sancita dal ministero per la presentazione delle domande GPS 2026 per il prossimo biennio. C’è tempo fino a metà marzo per inoltrare domanda di inserimento, aggiornamento o la permanenza nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze degli anni scolastici 2026/27 e 2027/28.
Possono iscriversi anche i docenti di ruolo, dal momento che anche quest’anno la normativa consente loro di accettare supplenze, anche se con alcune limitazioni. Una questione che da tempo è oggetto di polemica e trova la critica dei docenti precari, convinti che offrire questa possibilità a chi già ha un contratto penalizza ulteriormente chi può solo ambire a un incari co temporaneo. Ma è bene ricordare che per ogni docente di ruolo che accetta una supplenza, si libera un altro posto che potrà essere a sua volta assegnato a un altro docente precario, dunque nella sostanza non cambia nulla.
Quando è possibile accettarle e quali limiti rispettare
La possibilità per un docente di ruolo di accettare una supplenza non è un’eccezione, ma una facoltà espressamente prevista dal contratto. L’articolo 47 del CCNL Scuola 2019/21 consente infatti agli insegnanti a tempo indeterminato di assumere un incarico al 31 agosto o al 30 giugno, anche in un diverso grado di istruzione, su un’altra classe di concorso o su una differente tipologia di posto.
Quando il docente accetta la supplenza, viene collocato in aspettativa non retribuita per l’intera durata dell’incarico e, per quel periodo, è soggetto alle stesse regole previste per il personale a tempo determinato, comprese quelle relative alle ferie. Allo stesso tempo, conserva la titolarità della propria sede senza assegni per un massimo di tre anni scolastici. In caso di nuova sede definitiva, il triennio ricomincia a decorrere.
La normativa più recente, richiamata anche dal DM 138/2023 e dal DM 158/2024, chiarisce che la possibilità di accettare supplenze annuali è subordinata al completamento e al superamento del periodo di formazione e prova. In sostanza, prima si consolida l’immissione in ruolo, poi si può valutare un incarico diverso.
Le Gps sostegno
Il quadro cambia per i docenti assunti da GPS sostegno nell’ambito della procedura straordinaria disciplinata dal DL 44/2023, prorogata anche per il 2025/26. Per tre anni scolastici di effettivo servizio nella scuola in cui è stato svolto l’anno di prova non è possibile chiedere trasferimento, passaggio, assegnazione provvisoria o utilizzazione, né accettare supplenze ai sensi dell’articolo 47. Solo in caso di soprannumero o esubero il blocco viene meno.
Per chi si trova nell’anno di prova o sta svolgendo una supplenza finalizzata al ruolo, è possibile presentare domanda anche per la stessa classe di concorso. Ma se al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico l’anno di prova non risulta ancora superato, l’accettazione non sarebbe legittima. Da quest’anno la rinuncia a una supplenza può produrre effetti su tutte le altre disponibilità, rendendo necessario valutare con attenzione tempi e opportunità.
Intanto proprio oggi è arrivata un’errata corrige del Ministero, con cui cambiano i requisiti per la seconda fascia sostegno nel giorno di avvio delle domande.
