Domanda per le max 150 preferenze: il rischio di presentare la domanda con le nuove sanzioni

La presentazione della domanda per l’aggiornamento o primo inserimento Gps per il prossimo biennio, in arrivo, è separata dalla successiva domanda per le max 150 preferenze in estate. Il fatto di essere presente nelle gps, quindi, non comporta alcun obbligo circa la compilazione della domanda che viene fatta presentare solitamente a luglio di ogni anno, né la mancata presentazione della doppia domanda comporta alcuna sanzione, anzi. Potrebbe valere il discorso contrario, vediamo perché.

Il legame tra 150 preferenze e gps

Non c’è alcun obbligo di presentare la domanda per le max 150 preferenze per i docenti iscritti nelle gps. Si tratta di una domanda che deve essere presentata solo da chi è interessato a ottenere una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto per l’anno scolastico di riferimento.

Questo significa che i docenti che non hanno interesse a ricevere incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche dovrebbero astenersi dal presentare la domanda, che comporterebbe invece la partecipazione all’assegnazione degli incarichi mediante algoritmo. Non presentare la domanda non comporta il rischio di alcuna sanzione.

Sanzioni più pesanti

Vale in realtà il discorso contrario, perché presentare la domanda per le max 150 preferenze comporta la possibilità di ottenere un incarico per una sede indicata. Se però non si è interessati all’incarico, si incorre in sanzioni che erano già severe prima, ma che sono state ulteriormente inasprite dall’ordinanza che sta per essere pubblicata.

Le sanzioni infatti sono diventate ancora più pesanti e impattanti. Chi non accetta la supplenza, infatti, perde la possibilità di ottenere supplenze al 30 giugno o al 31 agosto per l’intero biennio di validità delle graduatorie. L’esclusione riguarda anche la partecipazione agli interpelli e interessa tutte le classi di concorso.