Anche i giudici, come hanno confermato recenti sentenze della Corte di Cassazione, sono orientati a condannare l’abuso di contratti a termine reiterati nei confronti dei lavoratori in generale e nello specifico dei dipendenti della scuola, con un occhio particolare ai docenti.
I tre anni di servizio
Anche la giustizia va dunque nella direzione per cui chi è precario e svolge le stesse mansioni dei colleghi di ruolo deve essere stabilizzato.
La soglia massima di tolleranza, in questo senso, è stata individuata più volte nei tre anni di servizio, ovvero 36 mesi. Nel mondo della scuola questo è un limite massimo oltre il quale non si dovrebbe andare nell’assegnare incarichi a tempo determinato su posti vacanti e disponibili.
Negli ultimi tempi Bruxelles si è espressa più volte in questo senso, orientando gli Stati verso la prevenzione dell’abuso dei contratti a termine e sanzionando l’abuso di contratti a termine reiterati. Le misure adottate per impedire questa pratica sono limiti, causali, trasformazioni o risarcimenti.
24 mesi per il risarcimento
Anche in Italia il limite dei 36 mesi, anche non continuativi, viene considerato invalicabile per configurare l’abuso e far scattare il diritto alla tutela. Attenzione però: non c’è alcuna legge che sancisce che dopo 36 mesi scatta il ruolo. Ma dopo questa soglia non è più giustificabile il ricorso ai contratti a tempo determinato.
A livello pratico, ci sono nuove leggi inserite nel decreto “Salva infrazioni” che consentono di individuare un tetto massimo dell’indennizzo in caso di abuso dei contratti a termine nella PA. Al momento si è arrivati a un limite di 24 mensilità utili per ottenere risarcimenti. Le recenti pronunce pubblicate dalla Corte di Cassazione stanno moltiplicando i ricorsi per ottenere risarcimenti e stabilizzazioni per i precari.
