La precedenza nella mobilità per assistenza al genitore con Legge 104 spetta solo se la gravità è permanente. I verbali con revisione non danno diritto.
Verbale 104 con revisione
In vista della mobilità 2026/2027, che dovrebbe essere annunciata a breve mediante ordinanza con finestra temporale di 20 giorni che il ministero vorrebbe concludere prima di Pasqua, scongiurando la sovrapposizione con la domanda per l’aggiornamento delle Gps 2026, uno dei dubbi più frequenti riguarda la possibilità di chiedere la precedenza per assistere un genitore con riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.
La normativa contrattuale chiarisce un punto decisivo: se il verbale della commissione medica riporta una data di revisione dello stato di gravità, la condizione non è considerata permanente. In questi casi, non si configura il requisito necessario per ottenere la precedenza nei trasferimenti.
Il carattere definitivo della situazione di gravità è infatti elemento essenziale. Un accertamento “rivedibile” implica che lo stato possa essere rivalutato nel tempo e, proprio per questo, non consente di far valere il diritto di priorità nella procedura di mobilità.
In quali fasi si applica la precedenza
Il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 13 del CCNI mobilità 2025-2028. La precedenza per assistenza al genitore con disabilità grave è riconosciuta ai docenti figli che prestano assistenza, in base all’articolo 33, commi 5 e 7, della Legge 104/92.
La tutela opera nella prima fase dei trasferimenti, limitatamente ai movimenti tra distretti diversi dello stesso comune e nella seconda e terza fase, relative ai trasferimenti provinciali e interprovinciali. Resta fermo che la situazione di gravità deve avere carattere permanente al momento della domanda.
Quando non si può dichiarare la precedenza
Se il verbale riporta una revisione programmata dello stato di handicap grave, il docente non può avvalersi della precedenza prevista dal contratto sulla mobilità. Di conseguenza, non deve allegare documentazione relativa a un diritto che non sussiste.
È La disposizione riguarda i figli che assistono un genitore in situazione di gravità riconosciuta in modo stabile. Non trova invece applicazione nei casi in cui il docente sia figlio con disabilità.
