Finisce un’altra settimana di attesa dell’ordinanza che sbloccherà definitivamente l’aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio. In questi giorni di attesa, per i docenti che provvederanno alla presentazione delle domande, fervono le richieste di chiarimenti su tutta una serie di aspetti inerenti l’iscrizione nelle GPS o l’aggiornamento dei punteggi, fondamentale per garantirsi una migliore posizione in graduatoria e l’ottenimento di incarichi il più vicini possibile alle proprie esigenze.
Ricordiamo che l’aggiornamento delle GPS sarà anche l’occasione per moltissimi docenti di passare dall’inserimento in coda alla prima fascia ottenuto mediante gli elenchi aggiuntivi del 2025, all’inserimento a pettine con l’aggiornamento delle GPS 2026/28.
Uno degli aspetti più controversi dell’iscrizione nelle GPS riguarda la valutazione dei titoli nelle Graduatorie provinciali per le supplenze. Ci sono delle indicazioni di massima, ma solo con la pubblicazione della tabella dei titoli aggiornata potremo avere maggiore certezza.
Una delle domande principali riguarda sicuramente la validità del titolo CLIL. Quali sono i requisiti normativi per dichiararlo correttamente ai fini del punteggio?
Il titolo CLIL è sicuramente ancora valido nelle GPS, ma ci sono alcune condizioni fondamentali per dichiararlo correttamente.
Il CLIL è valutabile solo se conseguito presso un’università. Una precisazione importante perché in questo senso ci sono state modifiche normative recenti. Ormai i titoli rilasciati da enti non universitari non sono più riconosciuti ai fini del punteggio nelle GPS. Un motivo di equivoco, considerato che in passato erano considerati validi. Un motivo anche di polemica da parte di chi li aveva conseguiti ritenendoli validi, impiegando soldi e tempo.
Invece chi è in possesso del CLIL in ambito universitario può continuare a inserirlo nella domanda. Chi lo ha ottenuto tramite enti non universitari non deve dichiararlo: sarebbe inutile e dannoso perché in fase di convalida il punteggio verrebbe annullato. Questo comporterebbe decurtazioni postume che inficerebbero la validità dell’incarico.
