Terzo ciclo percorsi abilitanti, cosa cambia con il decreto 137 del 2026

Nuove regole per i percorsi abilitanti: posti programmati, riserve del 45%, graduatorie per titoli e servizio. Online fino al 50% delle attività.

E’ stato finalmente pubblicato nei giorni scorsi l’attesissimo Decreto Ministeriale n. 137 del 27 gennaio 2026, insieme ai provvedimenti collegati n. 136 e n. 138, che sancisce l’avvio del terzo ciclo dei percorsi abilitanti per la scuola secondaria. I testi definiscono struttura, accesso, quote di riserva e criteri di valutazione dei titoli, delineando un sistema articolato che richiede particolare attenzione da parte degli aspiranti docenti.

Era uno dei decreti attesi per questo avvio di 2026: ora manca l’avvio del secondo ciclo dei percorsi Indire sul sostegno, il decreto sugli elenchi regionali e l’ordinanza per l’avvio dell’aggiornamento Gps 2026.

Percorsi ex articolo 13 e ordinari da 60 CFU

I decreti distinguono due principali tipologie di percorsi. Da una parte quelli previsti dall’ex articolo 13, riservati ai docenti già abilitati su altra classe di concorso o grado di scuola oppure specializzati sul sostegno. Questi percorsi non sono a numero chiuso, vengono attivati ciclicamente dagli atenei e prevedono frequenza interamente online.

Dall’altra parte ci sono i percorsi ordinari, in particolare quelli da 60 CFU, che costituiscono l’asse portante del nuovo sistema. In questo caso i posti sono programmati e distribuiti regione per regione tra università statali, non statali e telematiche accreditate.

Possono accedere ai percorsi da 60 CFU i laureati in possesso del titolo valido per la classe di concorso oppure gli iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano maturato almeno 180 CFU. Restano necessari eventuali crediti integrativi richiesti per specifiche classi.

Bandi, riserve e graduatorie

L’accesso ai percorsi ordinari avviene tramite bando delle singole università. È consentita la candidatura a un solo ateneo per ciascuna classe di concorso: una volta presentata la domanda non è possibile concorrere altrove per la stessa classe.

Il 45% dei posti è riservato: il 40% ai docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui uno specifico sulla classe di concorso, e a chi ha partecipato al concorso straordinario bis; il 5% ai docenti impegnati nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionale. Eventuali posti non coperti confluiscono nella quota principale.

Se le domande superano i posti disponibili, si procede con graduatorie per titoli e servizio secondo le tabelle allegate ai decreti. Il servizio specifico vale 2 punti per anno nei percorsi ordinari, che diventano 6 per chi rientra nelle quote di riserva. Sono previsti punteggi aggiuntivi per votazioni di laurea elevate, 110 e lode, dottorati, master (fino a due) e certificazioni linguistiche almeno di livello C1.

Didattica, tirocini e casi particolari

Fino al 50% delle attività può svolgersi online in modalità sincrona, mentre la restante parte è in presenza. I tirocini, pari generalmente a 10 CFU, si svolgono in scuole autorizzate dagli Uffici scolastici regionali e richiedono circa 120 ore complessive.

Gli insegnanti tecnico-pratici possono accedere con il solo diploma grazie alla proroga del regime transitorio. I vincitori dei concorsi PNRR completano l’abilitazione durante l’anno di prova con percorsi da 30 o 36 CFU. Il possesso dei 24 CFU non consente l’accesso diretto ai percorsi ridotti, ma i crediti già acquisiti possono essere riconosciuti.