Percorsi abilitanti, i 24 CFU non bastano: serve l’iscrizione ai 60 CFU

Con il passare dei mesi e la pubblicazione di nuovi decreti, è sempre più evidente come stiano perdendo forza i 24 CFU conseguiti da moltissimi docenti entro ottobre 2022. Una situazione che sta destando non poche polemiche da parte di chi ha investito tempo e risorse economiche per ottenere un titolo che pareva indispensabile a ampiamente spendibile nel mondo della scuola e che poi invece con l’introduzione della riforma del reclutamento scolastico è stato rapidamente e progressivamente depotenziato. Chi è in possesso dei 24 cfu, come conferma l’ultimo decreto sul terzo ciclo dei percorsi abilitanti, deve comunque accedere al percorso da 60 CFU. Possibile il riconoscimento di crediti e tirocini.

Il possesso dei 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 non consente l’accesso diretto a percorsi ridotti. I docenti interessati all’abilitazione devono comunque iscriversi al percorso ordinario da 60 CFU, secondo quanto previsto dalla normativa attuale.

Riconoscimento dei crediti già acquisiti

Ma allora il possesso dei 24 cfu non ha più alcun valore, e si limita a un semplice arricchimento del bagaglio culturale personale, spendibile in occasione dei concorsi scuola sotto forma di preparazione che potrebbe consentire di superare più agevolmente le prove? No, un valore, anche se limitato, i 24 cfu ce l’hanno ancora. Infatti, una volta iscritti, sarà l’università a valutare i crediti già maturati. I 24 CFU possono essere riconosciuti e “scalati” dal monte crediti complessivo, riducendo il carico formativo effettivo da frequentare fino a scendere a 36 Cfu.

Il riconoscimento non è automatico in senso pieno: l’ateneo verifica la coerenza degli insegnamenti già svolti con i contenuti richiesti dal nuovo percorso abilitante.

Tirocini svolti durante la laurea

Per quanto riguarda i tirocini eventualmente svolti durante la laurea magistrale, è possibile che una parte venga riconosciuta. Anche in questo caso, la decisione spetta all’università presso cui si presenta domanda di iscrizione.

In ogni caso è bene non perdere di vista il concetto in base al quale ogni ateneo applica criteri propri, nel rispetto delle linee ministeriali. Questo significa che viene lasciata autonomia per quel che riguarda la valutazione di durata, contenuti e coerenza dell’esperienza pregressa con gli obiettivi del tirocinio previsto nel percorso da 60 CFU.