24 cfu insegnamento: non sono più titolo di accesso alle Gps ma si possono sfruttare nei percorsi da 60 cfu

La questione dei 24 CFU è stata oggetto di critiche e controversie da parte di sindacati e docenti che hanno perfezionato il conseguimento del titolo salvo poi scoprire che sarebbe stato notevolmente depotenziato rispetto al suo valore sbandierato in occasione dell’avvio dei percorsi ad esso dedicati.

L’iscrizione ai concorsi scuola

Adesso, con la pubblicazione del decreto per il terzo ciclo dei percorsi abilitanti, il discorso torna di moda, soprattutto alla luce del fatto che con la fine della fase transitoria i 24 CFU hanno perso definitivamente il loro valore anche in ottica di iscrizione ai concorsi scuola.

Quel che è certo è che, in virtù della riforma del reclutamento docenti, ormai entrata pienamente a regime con il superamento della fase transitoria, i 24 CFU hanno perso qualunque possibilità di avere un valore abilitante. Per questo è bene comprendere, da parte di coloro i quali hanno ottenuto questo requisito spendendo soldi e tempo, quale sia la distinzione tra requisiti di accesso ai concorsi e percorsi di abilitazione all’insegnamento.

I 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 non hanno alcun valore abilitante: sin dalla loro introduzione, sono stati pensati esclusivamente come requisito di accesso ai concorsi. Non è dunque giusto attribuire loro alcun valore abilitante.

Come valorizzarli

Ricordiamo che con i 24 CFU si acquisiscono crediti formativi in ambito socio-psico-pedagogico e metodologico, senza la previsione di attività di tirocinio.

Senza tirocinio, non si può parlare di formazione iniziale degli insegnanti, cosa che è presente nei percorsi abilitanti, dove la componente pratica è parte integrante del percorso formativo. Componente non prevista nei 24 CFU, cosa che li rende una formazione “esclusivamente teorica”. Ecco perché non si può parlare di 24 CFU nell’ambito di un percorso abilitante.

Il possesso di laurea + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 consente però di iscriversi in seconda fascia GPS, anche se non sono più strettamente necessari, consente di iscriversi ai percorsi da 60 CFU con riconoscimento dei 24 CFU e di richiedere, contestualmente all’iscrizione GPS seconda fascia, l’inserimento con riserva in prima fascia. Chi ottiene poi il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2026 manterrà valore solo per la domanda per la prima fascia.