Precari scuola: diritto al risarcimento oltre i 36 mesi di servizio, i due requisiti per ottenerlo

L’attenzione verso il precariato e i diritti dei docenti con contratti a tempo determinato è confermata da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 30779/2025) che ha sancito il diritto al risarcimento del danno per abuso di contratti a tempo determinato.

I contratti oltre i 36 mesi

Una sentenza che amplia gli effetti di questo diritto, facendoli andare oltre il caso specifico dei docenti di religione cattolica. In base al contenuto della pronuncia, reiterare la pratica dei contratti oltre i 36 mesi, in assenza di procedure concorsuali idonee all’immissione in ruolo, configura un abuso.

Chi ne è vittima, acquisisce quindi il diritto a un risarcimento economico. Diritto che non viene meno anche se nello stesso periodo sono stati banditi concorsi straordinari o riservati.

La Cassazione ha chiaramente specificato infatti che i concorsi, compresi quelli cui possono partecipare anche i precari, non sono sufficienti a mitigare la fattispecie dell’abuso.

Il doppio canale di reclutamento docenti

Rappresentano infatti unicamente una possibilità di assunzione, privando i docenti precari del diritto certo alla stabilizzazione. L’alternativa ai concorsi, che garantisce maggiore certezza di tutela dei diritti dei precari, è l’immissione in ruolo automatica tramite scorrimento di graduatorie, senza selezione. Quello che viene da anni definito come il doppio canale di reclutamento docenti.

Il paradosso degli ultimi anni è che parallelamente all’aumento dei concorsi, è aumentato anche il numero dei precari, arrivati a 200 mila. Una piaga che si fa sentire particolarmente nel mondo del sostegno.

Un abuso cui la Commissione europea non è rimasta indifferente, con l’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia per l’uso eccessivo dei contratti a termine nella scuola. Senza dimenticare il reclamo presentato al Comitato europeo dei diritti sociali, che riguarda in particolare la condizione dei docenti di sostegno, spesso impiegati per anni su posti strutturalmente vacanti ma formalmente collocati in organico di fatto, quindi non utilizzabili per le assunzioni.

I due requisiti individuati dalla Cassazione

Secondo la Cassazione si configurano nello specifico due requisiti fondamentali per accedere al risarcimento: il superamento dei 36 mesi di servizio su posti vacanti e l’impossibilità, prima di tale soglia, di partecipare a concorsi utili per il ruolo. In presenza di queste condizioni, anche una parziale discontinuità del servizio non esclude il diritto al risarcimento.

C’è poi da discutere l’ammontare del danno risarcibile. Il decreto-legge n. 131 del 2024 ha allargato questo diritto ampliandolo fino a un massimo di 24 mensilità, calcolate sull’ultima retribuzione utile.