Voti minimi Pnrr3: quelli pubblicati potrebbero non essere definitivi, ecco in quali casi

Dopo la falsa partenza dei giorni scorsi con l’Ufficio scolastico regionale del Friuli che per primo ha pubblicato i voti minimi salvo poi annullare la pubblicazione, è ripresa con un buon ritmo la pubblicazione da parte degli altri Usr che nelle scorse ore hanno reso note le soglie di sbarramento per passare alla fase successiva dell’ultima procedura in ambito Pnrr, il Pnrr 3.

La soglia di sbarramento

La soglia di sbarramento è stata introdotta a partire dal Pnrr 2, con la normativa del dm n. 214 del 24 ottobre 2024, che consente l’accesso all’orale unicamente al triplo dei candidati rispetto ai posti a bando, più i candidati che hanno il punteggio dell’ultimo candidato ammesso.

Ma questi voti potrebbero anche non essere definitivi, come ha specificato l’USR Lombardia avvertendo i candidati che “sono fatti salvi gli ulteriori accertamenti circa gli esiti delle eventuali prove suppletive, che potrebbero determinare una variazione del punteggio minimo indicato per l’ammissione alla prova orale”.

Le variabili da considerare

Ci sono infatti ancora una serie di dati mancanti, come quelli dei candidati che otterranno l’abilitazione entro il 31 gennaio 2026 e potranno sciogliere la riserva entro il 2 febbraio e delle candidate in gravidanza o allattamento.

Più definitivo, ma non al 100%, il dato di infanzia e primaria posto comune privo di iscrizioni con riserva. Ma anche in questo caso c’è da valutare la prova suppletiva, con molte regioni che hanno già reso noto che il voto minimo è 70. Nei casi di pubblicazione del voto minimo comprendente i voti dei candidati che hanno acquisito almeno 70/100 alla prova scritta e che hanno presentato domanda con riserva per titolo da conseguire entro il 31 gennaio 2026, bisogna mettere in conto variazioni per candidati che non scioglieranno la riserva coincidendo con quelli il cui voto ha determinato il numero triplo.

L’avviso del ministero

Altro elemento che potrebbe influenzare il risultato finale, la prova suppletiva che potrebbe modificare il voto minimo, se non è già 70, come conferma l’avviso del ministero associato ai voti minimi “fatti salvi eventuali successivi ricalcoli o esiti derivati da prove suppletive“.