Concorsi scuola: non si possono pubblicare i dati degli idonei on line, ma ci sono eccezioni

I dati degli idonei non possono essere pubblicati on line. Lo sancisce il Garante della privacy, specificando che al fine di rendere pubbliche e trasparenti a livello amministrativo le graduatorie finali, sono garantite le pubblicazioni dei dati solo per quel che riguarda i vincitori dei concorsi scuola. Principio che vale in generale per tutti i concorsi della pubblica amministrazione.

I dati degli idonei non vincitori

Quando devono essere pubblicati allora i dati degli idonei non vincitori dei concorsi scuola? Vale solo nel momento in cui si procede con l’aggiornamento delle graduatorie finali con lo scorrimento degli idonei, che diventano così vincitori.

Niente pubblicazione dei dati invece dei candidati non risultati vincitori. Rientrano in questa categoria gli idonei, i non idonei o gli assenti.

Le eccezioni

Il principio alla base di questa previsione normativa è che partecipare a una selezione concorsuale non deve far venir meno il diritto alla protezione dei dati. In questo modo si preserva la sfera privata della persona. Una necessità diventata ancora più pressante alla luce della maggiore esposizione delle informazioni sul web, con conseguente indicizzazione e rischio di riutilizzabilità dei dati da parte di terzi.

Alla regola generale vanno applicate alcune eccezioni, una di queste riguarda il caso in cui si verifichino casi specifici in ambiti particolari. In situazioni come queste, è consentita la diffusione di altri atti e documenti delle procedure selettive comprendenti anche dati personali dei candidati non risultati vincitori.

La normativa di riferimento

E’ il caso di procedure di valutazione comparativa e nomina in ruolo dei professori ordinari e associati e dei ricercatori in ambito universitario. Una casistica disciplinata dall’art. 6 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.