La prossima tornata di immissioni in ruolo sarà caratterizzata dalla presenza dei vincitori del Pnrr 3, che si andranno ad unire a quelli di precedenti concorsi organizzati nell’ambito delle procedure accordate con l’Europa finalmente, direbbe qualcuno, giunte a conclusione.
Le proporzioni inalterate
Anche il prossimo ciclo di immissioni in ruolo sarà caratterizzato dalla solita proporzione nella percentuale di assunzioni riservata alle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e alle graduatorie di merito concorsuali.
Al momento infatti nulla lascia presagire he il ministero possa intervenire con modifiche alla percentuale del 50% delle assunzioni da GAE e 50% da graduatorie di merito.
Per il momento non sono previsti cambiamenti, e dunque anche le immissioni in ruolo dell’estate 2026 saranno caratterizzate dalla divisione del 50% dalle GAE e del 50% dalle graduatorie di merito concorsuali.
Le GaE, graduatorie ad esaurimento, verranno aggiornate in inverno. Un aggiornamento che però non consentirà nuovi inserimenti.
Il passaggio alle graduatorie dei concorsi
Alcune GaE di determinate province sono esaurite, situazione che si verifica soprattutto per la secondaria. Diversa invece la situazione per infanzia, con la presenza di elenchi popolati. La normativa prevede che nel primo caso i posti corrispondenti passano alle graduatorie dei concorsi.
La normativa prevede che per le immissioni in ruolo “A.1 Come è noto, l’articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone – per tutti i gradi di istruzione – che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50 per cento dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50 per cento dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296”. “Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali, ai sensi dell’articolo17,comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, per la scuola secondaria, e dell’articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con modificazione dalla legge n. 96 del 2018, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria”.