Anche il servizio civile alternativo alla leva si può dichiarare nella domanda per il concorso PNRR 3

Il tema del servizio civile nel mondo della scuola è da sempre oggetto di discussione, soprattutto da parte di chi è convinto che non dovrebbe essere data così tanta importanza a un titolo che poco o nulla avrebbe a che fare con il mondo dell’insegnamento. In vista del nuovo concorso scuola Pnrr 3, torna di attualità la questione della validità del servizio civile per la riserva dei posti nel concorso PNRR 3 per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

L’accesso alla quota riservata del 15%

Il bando di concorso prevede la riserva di una quota del 15% dei posti destinata ai volontari del servizio civile nazionale o universale. E la validità del servizio civile alternativo alla leva?

In queste ore il Ministero ha pubblicato una nota ufficiale: è possibile dichiarare il servizio civile prestato come alternativa alla leva nella domanda per il concorso PNRR 3, ma questo non consente di beneficiare dell’accesso alla quota riservata del 15% dei posti per volontari del servizio civile universale o nazionale.

Chi ha prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria non può farlo dunque valere ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile nazionale” o “Servizio civile universale”. Il ministero ha spiegato infatti che il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Vale anche l’autocertificazione

Questo non preclude la possibilità di dichiararlo nella relativa sezione allegando l’apposita attestazione. Vale anche l’autocertificazione.

Il Ministero dell’istruzione ha sancito infatti che il servizio civile prestato in alternativa alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale. Si può dichiarare nella domanda ma non serve a concorrere per il 15% dei posti riservato ai volontari del servizio civile universale o nazionale.

In ogni caso il diritto alla riserva non vale per il superamento delle prove scritta e orale ma incide nella fase della valutazione dei titoli e della formazione delle graduatorie per l’assunzione.