E’ prevista entro il prossimo 31 dicembre la pubblicazione del decreto attuativo che avrà il compito di regolamentare i nuovi elenchi regionali per l’assunzione degli idonei dei concorsi scuola dal 2020 in poi. La sensazione è che una volta archiviate le pratiche protagoniste in queste settimane inerenti al concorso scuola Pnrr 3 e ai percorsi abilitanti, il ministero potrà concentrarsi sulla convocazione dei sindacati per le comunicazioni relative al decreto per l’attuazione degli elenchi regionali che dovrebbero prendere il via dal 2026, entro il 31 dicembre.
L’accesso agli elenchi
La questione dell’accesso agli elenchi regionali per le assunzioni straordinarie consentirà a molti precari di accedere al ruolo nei prossimi anni, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di elenchi non soggetti a scadenza. Ci si potrà iscrivere di anno in anno, cambiando eventualmente regione da un’iscrizione all’altra.
A questi elenchi non potranno iscriversi i docenti unicamente inseriti nelle GPS, ma solo gli idonei dei concorsi scuola. Nello specifico, solo chi ha superato un concorso dal 2020 in poi può accedere agli elenchi regionali.
Non sarà sufficiente quindi essere presenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze, ma sarà necessario essere risultati idonei ai concorsi validi.
Il testo della norma
Secondo la norma prevista dal DL 45/2025 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, hanno diritto all’accesso agli elenchi regionali i “candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito elenco regionale, costituito annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell’articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.”
