Le supplenze che possono essere già assegnate dalle scuole: brevi, spezzoni pari o inferiori a 6 ore, al 31 agosto o 30 giugno 2026

Con il secondo ballettino supplenze già in pubblicazione in molte province tramite algoritmo, e la possibilità che il quadro possa completarsi entro la fine di questa settimana che sta segnando il rientro in classe della maggior parte degli studenti italiani, si entra nel vivo della fase di attribuzione degli incarichi per i docenti precari.

L’attribuzione da parte delle scuole

Ma nell’ambito delle supplenze docenti e ATA 2025/26 ci sono alcuni incarichi che possono già essere attribuite dalle scuole. Né dà conto l’ufficio Scolastico di Roma, con indicazioni valide su tutto il territorio nazionale utili a iniziare a delineare il meccanismo di assegnazione delle supplenze brevi in attesa delle nomine ancora da effettuare da parte dell’ufficio Scolastico.

Per quel che riguarda le supplenze brevi, si deve fare prima ricorso all’impiego delle graduatorie di istituto. In seconda battuta, si può fare riferimento alla procedura dell’interpello di cui all’artt. 13 comma 23 dell’OM n. 88/2024, ma prima devono risultare esaurite le graduatorie di istituto appena menzionate.

Ciò su cui l’ufficio scolastico pone l’accento, è la necessità che nel contratto sia inserita la clausola risolutiva di cui all’art 39, comma 5, CCNL 2019/21, che indica l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

Gli spezzoni

Possibile procedere anche con la copertura degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore. In questo caso la circolare dell’Ufficio Scolastico fa riferimento alla normativa di cui all’art. 2, comma 4, dell’O.M. 88/2024.

Per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026, invece, le scuole possono fare riferimento alle graduatorie di istituto per il conferimento di incarichi eventualmente residui al 31 agosto o 30 giugno 2026. E’ necessario in questo caso che si verifichi che le relative GPS siano esaurite, come sancisce l’art. 13 OM n. 88/2024.

Clausola fino all’avente diritto

L’ufficio scolastico ha preso in considerazione anche le modalità di assegnazione delle supplenze per il Personale ATA, ambito del personale scolastico per cui sono già disponibili le graduatorie di istituto.

In questo caso le operazioni per il conferimento delle supplenze da parte dell’Ufficio scolastico sono ancora in corso. Questo comporta che alle graduatorie di istituto si possa fare ricorso unicamente mediante la clausola risolutiva “fino all’avente diritto”. Lo sancisce l’art. 5 comma 3 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.